Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 15433/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 15433/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15433/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Ali Bevilacqua;-ricorrente-controP.f. Investments S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Fossati;-controricorrente-nonché controPaolicchi Roberto Oreste;Numero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1276/2023depositata il 18/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dallaConsigliera Antonella Pellecchia.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2901 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 15433/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Investments S.r.l., quale cessionaria del credito risarcitorio.Ritenendo che l’atto di alienazione immobiliare fosse idoneo a pregiudicarele ragioni creditorie nascenti dall’azione di responsabilità e che il terzoacquirente fosse consapevole dello stato di dissesto del disponente, P.F.Investments S.r.l. agiva in giudizio per la declaratoria di inefficaciadell’atto ex art. 2901 c.c.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 123/2021, accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando inefficace l’atto di compravendita nei confrontiNumero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’attrice e condannando i convenuti, in solido, alla rifusione delle spesedi lite.2.

Parole chiave

Generato dall'IA
ipoteca legale del venditore credito contestato restituzione di fondo vendita a credito validità della cessione del credito beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2901 c.c
agiva in giudizio per la declaratoria di inefficaciadell’atto ex art. 2901 c.c.Il Tribunale di Milano, con sentenza n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Ali Bevilacqua;-ricorrente-controP.f. Investments S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Fossati;-controricorrente-nonché controPaolicchi Roberto Oreste;Numero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1276/2023depositata il 18/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dallaConsigliera Antonella Pellecchia.1.

La controversia trae origine dall’azione revocatoria ordinaria propostada P.F. Investments S.r.l. nei confronti di Roberto Oreste Paolicchi e GianCarlo Bianchi, avente ad oggetto la compravendita di un immobile sito inMilano, stipulata il 17 marzo 2014, con la quale Paolicchi alienava aBianchi il bene per il prezzo di euro 1.300.000,00.Paolicchi era socio di maggioranza e amministratore unico della FisarHolding S.r.l. e di società del relativo gruppo; a seguito del fallimentodella Fisar, dichiarato nel 2015, il curatore, riscontrata una grave attivitàdi mala gestio posta in essere dall’amministratore nel periodo 2013-2014,veniva autorizzato all’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., successivamente ceduta, nell’ambito del concordato fallimentare, aP.F.

Investments S.r.l., quale cessionaria del credito risarcitorio.Ritenendo che l’atto di alienazione immobiliare fosse idoneo a pregiudicarele ragioni creditorie nascenti dall’azione di responsabilità e che il terzoacquirente fosse consapevole dello stato di dissesto del disponente, P.F.Investments S.r.l. agiva in giudizio per la declaratoria di inefficaciadell’atto ex art. 2901 c.c.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 123/2021, accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando inefficace l’atto di compravendita nei confrontiNumero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’attrice e condannando i convenuti, in solido, alla rifusione delle spesedi lite.2.

Avverso tale decisione proponeva appello Gian Carlo Bianchi,deducendo, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva di P.F. InvestmentsS.r.l., l’inesistenza o posteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, lamancanza dell’eventus damni e dell’elemento soggettivo richiesto dall’art.2901 c.c.2.1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1276/2023, rigettavaintegralmente il gravame, confermando la decisione di primo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Gian Carlo Bianchipropone ora ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste concontroricorso, illustrato da memoria, P.F. Investments s.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 124, comma 4, l.fall., dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 81c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando lasentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto in capo a P.F.Investments s.r.l. la legittimazione all’esercizio dell’azione revocatoriaordinaria proposta nei confronti di Paolicchi e dello stesso Bianchi.Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenutosufficiente, ai fini della legittimazione attiva della società, la cessionedell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., ritenendo che l’actiopauliana costituisse un mezzo “accessorio” di conservazione del credito,implicitamente compreso nella cessione stessa.Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe in contrasto con l’art. 124,comma 4, l.fall., che esige – ai fini della cessione delle azioni di pertinenzadella massa – una specifica autorizzazione del Giudice Delegato, conespressa indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa.Numero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/20265.

Ritenuto che il ricorso sottopone all’esame della Corte questioni didiritto che presentano profili di novità e/o di particolare rilevanzasistematica, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza.In particolare, con il motivo il ricorrente solleva la questione dellalegittimazione all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria da parte delsoggetto cessionario, nell’ambito di un concordato fallimentare, allorché ilGiudice Delegato abbia autorizzato esclusivamente la cessione dell’azionedi responsabilità ex art. 146 l.fall., senza espressa indicazione dellarevocatoria ordinaria né nella proposta di concordato né nelprovvedimento autorizzativo.

Viene così posta la questione se l’actiopauliana possa ritenersi implicitamente compresa nella cessionedell’azione di responsabilità, quale mezzo accessorio di conservazione delcredito, ovvero se, ai sensi dell’art. 124, comma 4, l.fall., sia necessariauna specifica autorizzazione del Giudice Delegato, con analitica indicazionedell’oggetto e del fondamento della pretesa, anche con riferimentoall’azione revocatoria ordinaria.Il motivo pone, altresì, il problema dell’estensione e dei limiti della nozionedi “azioni di pertinenza della massa” a seguito della riforma del 2005, edella riconducibilità dell’azione revocatoria ordinaria – prevista dall’art. 66l.fall. e di natura derivativa rispetto a quella civilistica – tra le azionicedibili in sede di concordato senza espressa menzione, nonché dellacompatibilità di tale interpretazione con la ratio dell’art. 124 l.fall., direttaa garantire ai creditori una completa informazione preventiva sulle azionisuscettibili di essere esercitate, al fine di consentire un voto consapevolesulla convenienza della proposta concordataria.6.

Attesa la rilevanza delle questioni prospettate, la trattazione del ricorsova rimessa alla pubblica udienza, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione inpubblica udienza.Numero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano