Italian Court dismisses appeal on fraud grounds, upholding lower court's invalidation of fraudulent asset transfers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals inadmissible, rejecting the claim that asset transfers were fraudulent. The lower courts correctly established scientia fraudis and eventus damni based on the debtor's knowledge of deteriorating collateral and the lack of proof that sale proceeds paid off debts. Consequently, the court upheld the invalidation of the acts against the creditor bank.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court dismisses appeals where the lower court correctly found fraud and damage, rejecting requests for re-evaluation of evidence without new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A-ricorrente-controSALVATORE SCHILIRÒ, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPESPADA unitamente all’avvocato SAMANTHA GARRETTO-controricorrente e ricorrente incidentale-controPRINCIPIO SPV S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato PIER LUIGIBOSCIA-controricorrente-controSTEFANO SCHILIRÒ, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICOGIUSEPPE VINCIGUERRA-controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 20695/2023Numero sezionale 4967/2025Numero di raccolta generale 15130/2026Data pubblicazione 19/05/2026nonché controSICILBANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO, AXIS S.P.A.-intimati-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1138/2023depositata il 19/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dalConsigliere FRANCESCA FIECCONI.Svolgimento del processo1.
Con ricorso notificato il 6/10/2023 la signora Giusi Mille impugna percassazione la sentenza n. 1138/2023 della Corte d’Appello di Cataniapubblicata il 19/06/2023 e notificata il 6/7/2023.2. Resistono con controricorso e memoria la società Principio SPV S.r.l.3. Hanno depositato separati controricorsi adesivi, da qualificarsi ricorsiincidentali, i signori Stefano e Salvatore Schilirò.4. L’intimata società Sicilbanca Credito Cooperativo Italiano non ha svolto5. La vicenda processuale trova la propria genesi nell’atto di citazione concui la società Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo soc. coop. ar.l. conveniva in giudizio i signori Giusi Mille, Salvatore e StefanoSchilirò, esponendo di avere concesso in favore di Salvatore Schiliròun’apertura di credito in conto corrente in data 11.10.2012 e di avereottenuto, ai fini del recupero del credito, i decreti ingiuntivi n.2513/2015, n. 2617/2015 e n. 3519/2015 emessi dal Tribunale diCatania.6.
Esponeva che, con atto di compravendita del 2.5.2013, a rogito delnotaio Patrizia Pistorio, rep. n. 10.089, racc. 5775, registrato in Adranoil 23.5.2013, Salvatore Schilirò aveva venduto al figlio Stefano unimmobile sito in Biancavilla, via Perreri n. 30, censito al foglio 48,particella 336, piano terra, nonché un terreno sito in Biancavilla, c. daNumero registro generale 20695/2023Numero sezionale 4967/2025Numero di raccolta generale 15130/2026Data pubblicazione 19/05/2026Poggio Rosso, are 2,59, censito al foglio 48, particella 521 di are 02,59.Deduceva che lo Stefano Schilirò e la Mille avevano costituito suipredetti immobili un fondo patrimoniale con atto a rogito del notaioPatrizia Pistorio, rep. n. 10.432, racc. 6038, registrato in Adrano in data30.12.2013 al n. 23420 IT.7.
Esponeva che detti atti erano stati posti in essere in frode alle ragionicreditorie e chiedeva la declaratoria di relativa inefficacia ex art. 2901c.c.8. Si costituivano Carmelo e Stefano Schilirò e la Mille Giusi, chiedendo ilrigetto della domanda.9. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4575/2019, in accoglimentodella domanda, dichiarava inefficaci i suddetti atti, ai sensi dell’art.2901 c.c., nei confronti del Credito Etneo Banca di Credito Cooperativosoc. coop. a r.l., sussistendo tutti i presupposti per l’accoglimento delladomanda revocatoria, in quanto l’attore aveva agito a tutela di ragionicreditorie già sussistenti al momento dell’atto di compravendita, l’attodispositivo arrecava pregiudizio alle ragioni del creditore, residuandonel patrimonio del debitore la sola proprietà di un immobile di ediliziapopolare del valore di € 40.000,00; rilevava che il pregiudizio eraconosciuto sia dal disponente Schilirò Salvatore, sia dall’acquirenteSchilirò Stefano, in ragione del rapporto di parentela e della circostanzache l’immobile principale era stato alienato con riserva di godimento infavore del padre a tempo indeterminato.10.
Avverso la sentenza del giudice di prime cure interponevanogravame gli Schilirò con distinti atti appello successivamente riuniti, cuiresisteva l’istituto appellato.11. Si costituiva, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la società Principio SPVs.r.l., e per essa la procuratrice speciale società Axis s.p.a., nella qualitàdi cessionaria del credito.Numero registro generale 20695/2023Numero sezionale 4967/2025Numero di raccolta generale 15130/2026Data pubblicazione 19/05/202612. In particolare, Stefano Schilirò censurava la sentenza assumendol’errata valutazione dei fatti di causa e l’errata applicazione degli artt.2901 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c., per avere il primo giudice ritenutosussistenti i presupposti dell’eventus damni e del consilium fraudis, inquanto il giudice nulla aveva statuito in ordine alla circostanza chel’immobile acquistato non costituisse l’unico cespite in proprietàdell’alienante, essendo egli proprietario di altro bene immobile delvalore di € 40.000,00, e che la banca appellata non aveva provato inalcun modo l’oggettiva maggiore difficoltà nel soddisfacimento dellapropria ragione di credito.
Assumeva, inoltre, l’irrevocabilità dell’atto anorma dell’art. 2901 comma 3 c.c., in quanto l’alienazione del bene erastata eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di undebito scaduto, deducendo che il Credito Etneo era consapevoledell’esposizione debitoria dell’alienante nei confronti di Tamoil s.p.a. eche il denaro derivante dalla vendita era stato utilizzato per adempierea tale obbligazione. Deduceva altresì il difetto del consilium fraudis,assumendo di essere del tutto estraneo all’attività lavorativa del dantecausa e di non poter conoscere, se non per sommi capi, l’esposizionedebitoria di questi nei confronti della banca, e lamentava che il giudicenon aveva esaminato la documentazione prodotta attestante ipagamenti del prezzo a mezzo assegni e la relativa provenienza.
Condistinto gravame, Schilirò Salvatore assumeva l’errore del primogiudice per avere ritenuto raggiunta la prova dell’intento fraudolentodei contraenti in danno della banca creditrice. Deduceva che il tribunalenon aveva tenuto conto della circostanza che, al momento dellacompravendita, nessuna ragione di credito poteva vantare l’istituto, inquanto la revoca dei conti era intervenuta nel corso dell’anno 2015,mentre l’atto di vendita era stato stipulato il 2.5.2013, e che in talelasso di tempo egli non aveva posto in essere alcuna condotta idonea aNumero registro generale 20695/2023Numero sezionale 4967/2025Numero di raccolta generale 15130/2026Data pubblicazione 19/05/2026far sospettare l’intenzione di sottrarre beni alla garanzia fideiussoriaprestata.13.
Deduceva inoltre che, con la vendita, aveva provveduto adestinguere alcune obbligazioni contratte con Tamoil s.p.a., di epocaanteriore al credito azionato dalla banca, con conseguenteinsussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901, 3° comma, c.c.14. La corte d’appello rigettava il gravame.Motivi della decisione15. Con il primo motivo la ricorrente in via principale denunzia, ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta la “violazione ovvero falsaapplicazione degli artt. 100 c.p.c. e 58 t.u.b. in relazione agli artt. 115e 112 c.p.c.”.16. Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente disattesol’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a Principio SPVs.r.l. e, per essa, alla procuratrice Axis s.p.a.; che abbia erroneamenteritenuto sufficiente, ai fini della prova della cessione del credito, la solaproduzione dell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,senza che fosse stato fornito il contratto di cessione né una specificaindividuazione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti in blocco,deducendo che la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale esonerail cessionario dalla notifica al debitore ceduto, ma non prova l’esistenzané il contenuto del contratto di cessione, gravando sul cessionariol’onere di dimostrare l’effettiva inclusione del credito azionato tra quelliceduti.17.
Lamenta che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale si riferivagenericamente a un portafoglio di crediti deteriorati, senza individuareil credito derivante dal contratto di apertura di credito posto afondamento della domanda, e che solo in memoria di replica era statorichiamato un documento non depositato tempestivamente e, pertanto,inammissibile.Numero registro generale 20695/2023Numero sezionale 4967/2025Numero di raccolta generale 15130/2026Data pubblicazione 19/05/202617.1. La censura è inammissibile.17.2. La ricorrente non si confronta con la ratio decidendi che haritenuto sufficientemente individuato il credito di cui è causa tra quellioggetto di cessione in blocco.
L’eccezione di carenza di legittimazioneè stata respinta in ragione del fatto che la cessionaria ha indicato ilcodice NAG 53404 riportato nel fascicolo di primo grado al doc. n. 3,identificativo del contratto in questione, incluso nei crediti ceduti inblocco mediante la procedura di cartolarizzazione dei crediti, a suavolta provata dalla G.U. n. 137/2022 in atti prodotta, contenentel’avviso di cessione di crediti in blocco “deteriorati” del 10.11.2022 daparte di (tra le altre: n.
18) Credito Etneo - Banca di CreditoCooperativo, con espressa indicazione “ai sensi dell’articolo 7.1,comma 6, della legge sulla cartolarizzazione”.18. Con il secondo motivo la ricorrente in via principale denunzia, ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901c.c. in relazione agli artt. 112; 115 e 116 c.p.c.”.18.1. Il motivo è inammissibile.18.2. La corte di merito ha ravvisato la sussistenza della scientiafraudis e dell’eventus damni con motivazione conforme ai principi didiritto enunciati da questa Corte.18.3.
La ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado ècorretta, logica ed esente da qualsivoglia vizio.18.4. Sotto il profilo dell’eventus damni la corte distrettuale haconsiderato che non risulta fornito di prova che il prezzo della venditasia stato destinato al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, nonché della necessità di vendita quale unico mezzo perprocurarsi il denaro necessario, e che sotto il profilo soggettivo nonoccorresse la prova della scientia fraudis, essendo sufficiente la meraconoscenza del terzo acquirente in punto di peggioramento dellaNumero registro generale 20695/2023Numero sezionale 4967/2025Numero di raccolta generale 15130/2026Data pubblicazione 19/05/2026garanzia patrimoniale, citando Cass. n.29423/2021, per quantoriguarda l’atto a titolo oneroso.18.5.
In relazione al fondo patrimoniale, ha tratto le debiteconseguenze dalla gratuità della disposizione, secondo principigiurisprudenziali correttamente applicati.18.6. La ricorrente formula al riguardo una censura sostanziantesinella mera riproposizione della propria non accolta tesi difensivachiedendo in sostanza un’inammissibile rivalutazione da parte diquesta Corte delle emergenze processuali e probatorie al fine dipervenire a una diversa valutazione delle medesime.18.7. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso principale e dei controricorsi adesivi, che vanno qualificaticome ricorsi incidentali adesivi.18.8.
Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazionedelle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, in via principale eincidentale.18.9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente società Principio SPV s.r.l.,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi, in via principale e incidentale.Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese delgiudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti, in via principale eincidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 (di cui euro10.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente società Principio SPV s.r.l.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiNumero registro generale 20695/2023Numero sezionale 4967/2025Numero di raccolta generale 15130/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricorrenti, principale e incidentali, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/12/2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO