Cassation appeal dismissed as withdrawn by appellants due to lack of interest, extinguishing proceedings under Art. 390 c.p.c. without cost liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellants formally withdrew the recourse, citing a lack of interest in continuing the litigation. The appellants, representing a client, argued the withdrawal was voluntary, while the respondent Unicredit did not file any defense. The court ruled that such a unilateral withdrawal terminates the proceedings under Article 390 of the Code of Civil Procedure without imposing legal costs on the withdrawing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings independently of the respondent's acceptance, and no legal costs are due to the withdrawing party when the respondent has not constituted itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
AMBROSIO unitamente all’avvocato PAOLO ALBERTO NOVEL-ricorrente-controDOVALUE SPA, UNICREDIT SPA-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 426/2023depositata il 16/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dalConsigliere FRANCESCA FIECCONI.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/12/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONIRilevato che:Numero registro generale 20783/2023Numero sezionale 4968/2025Numero di raccolta generale 15121/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Ermanno Colpani e Ida Bonacina, con atto notificato il 16/10/2023,hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di Unicredit S.p.A.,per essa, Dovalue S.p.A., avverso la sentenza del 16/03/2023 dellaCorte d’appello di Brescia con cui rigettava il gravame proposto econfermava l’inefficacia dei fondi patrimoniali costituiti dagli appellati.La parte intimata Unicredit S.p.A., e per essa, Dovalue S.p.A., non haformulato difese.Considerato che:2.
In data 11.12.2025, in pendenza del procedimento per cassazione,Ermanno Colpani e Ida Bonacina, per il tramite del loro difensore Avv.Paolo Novel, depositava atto con cui dichiarava di rinunciare al ricorsoper cassazione iscritto al R.G. n. 20783/2023, essendo venuto menol’interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio.3. La rinuncia, sottoscritta dal difensore della parte munito di procuraspeciale, costituisce atto unilaterale recettizio idoneo a determinarel’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 390 c.p.c.,indipendentemente dall’accettazione delle altre parti, la quale rilevaesclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese, facendo venirmeno l’interesse a contrastare l’impugnazione innanzi alla Corte dicassazione (cfr.
Cass. Sez. U, ord. n. 34429 del 24/12/2019; Cass. Sez.5, ord. n. 10140 del 28/05/2020).4. Alla dichiarazione di estinzione del procedimento ex artt. 390 e 391c.p.c. non consegue la condanna della parte rinunciante al rimborsodelle spese legali sostenute dalla controparte, stante la mancatacostituzione della parte intimata.5. Poiché si verte in ipotesi di estinzione del processo, non sussistono ipresupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater,del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MNumero registro generale 20783/2023Numero sezionale 4968/2025Numero di raccolta generale 15121/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.Così deciso in Roma, il 19/12/2025, nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO