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Decreto — n. 15044/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 15044/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the forty-day deadline for requesting a decision on the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure had passed without action. The appellants, representing multiple deceased individuals, failed to respond to the proposal submitted by the lower court, while the respondents included the Presidency of the Council of Ministers and various ministries. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed withdrawn and ordered the appellants to pay the procedural costs totaling 17,500 euros.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: The failure of the parties to request a decision on the proposal for termination of the proceedings within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeals and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeals statutory time limit extinction of proceedings procedural proposal costs allocation spese di esecuzione accollo delle spese procedurali dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

, Gianna Pieri, Fabio Mari,Maria Teresa Maurello, Maria Rosaria Capone, Giovanni Battista Falcone,domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Carlo Amoruso, cheli rappresenta e difende-ricorrenti-nonché daBruno Carlo Bartolucci, Rosa Barellini, Emanuela Bianconi, MargheritaBenedetti, Gaspare Adorno, Leonardo Falco, Sandro Domenichetti, EnricoDeriu, in qualità di eredi della dott.ssa Raffaela Maria Angela Virdis, JuliaDiamina Flores Perez e Giuseppina De Leo, in qualità di eredi del dott.Bruno De Leo, Gabriella Saviozzi e Alessandra e Alessandro Citi, in qualitàdi eredi del dott.

Paolo Citi, Alessandro Terzi, in qualità di erede delladott.ssa Maria Gabriella Bellagambi, Bruno Boffi, Luisa Crosta, FaustoDonati, Maurizio Fiorio, Roberto Campostrini, Giulio Di Michele, FrancoPieralli, Gabriele Maria Fontani, Michele Piacentini, Giulio Franco, ValfrèMartelli, Cataldo Palmieri, Roberto Quattrocchi, Eros Panizzi, GiuseppeRizzuto, Eros Sabatini, Pietro Salvatori, Maria Pia Tossani, Riccardo Tirelli,dell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione,Numero registro generale 26606/2025Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 15044/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’Università e della Ricerca, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pecdell’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-nonché controMinistero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro, della Salutee delle Politiche Sociali, Università degli Studi di Firenze, Università degliStudi di Pisa, Università degli Studi di Siena-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1079/2025depositata il 05/06/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione dei ricorsi;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti difese dall’avv. Tortorella al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi Euro 17.500,00 per compensi, oltre a eventualispese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Numero registro generale 26606/2025Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 15044/2026Data pubblicazione 19/05/2026Il PresidenteLina Rubino