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Decreto — n. 15035/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15035/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15035/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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atto, Alessandro Ferrari,Giovanna Corno, Bruno Francaviglia, Maurizio Abbate, Silvia KatiussciaCarta, Miriam Concas, Santo Filicetti, Lina Brogna, Nicola Guaraldi,Arianna Castaldo, Giovanni Balenzano, Maria Luisa De Prisco, domiciliatiex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Carlo Amoruso, che lirappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministerodell'Economia e delle Finanze, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pecdell’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3455/2025 depositatail 04/06/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 26618/2025Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 15035/2026Data pubblicazione 19/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15035/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 26618/2025Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 15035/2026Data pubblicazione 19/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.

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Testo completo

atto, Alessandro Ferrari,Giovanna Corno, Bruno Francaviglia, Maurizio Abbate, Silvia KatiussciaCarta, Miriam Concas, Santo Filicetti, Lina Brogna, Nicola Guaraldi,Arianna Castaldo, Giovanni Balenzano, Maria Luisa De Prisco, domiciliatiex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Carlo Amoruso, che lirappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministerodell'Economia e delle Finanze, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pecdell’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3455/2025 depositatail 04/06/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 26618/2025Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 15035/2026Data pubblicazione 19/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.500,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Il PresidenteLina Rubino