Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by Marco Tortorella, did not act within the timeframe required by law, while the opposing state ministries proceeded under the default rule. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ni Manfredda, GiovanniMalferrari, Simona Muratori, Anna Morganti, Luisella Martino, PietroMonastra, Grazia Mugnaioni, Vanna Elisabetta Minolfi, Daniele Merazzi,Valerio Nebulone, Carolina Nardelli, con domicilio digitale pressol’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controMinistero Della Salute, Ministero Dell’Istruzione, Dell’Università E DellaRicerca, Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, Ministero Dell’Economia EDelle Finanze con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generale DelloStato, che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2323/2025 depositatail 11/04/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 23904/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 15003/2026Data pubblicazione 19/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro13.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Il PresidenteLina Rubino