Cassation appeal dismissed for abandonment after 40 days of silence on the court's proposal for settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing a client against the Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, remained silent despite the proposal being communicated via PEC. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the court's proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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omicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Di Frenna (C.F.DFRMRA74E09H223I)-ricorrente-controAzienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Russo(C.F. RSSSRG46B02H501G)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 958/2025 depositatail 13/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2016/2026Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 15001/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; mentre non constano ragioni per omettere generalità di alcunonel presente provvedimento, non evincendosene la causa petendi delladomanda originaria;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO