Decreto — n. 14998/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAbo, Angela Di Tullio,Antonia Labbate, Emilia Di Pietro, Fabiola Cenci, Fabrizio Morandi,Giuseppe Cavataio, Giuliana Valente, Grazia Maria Giovanna Campagna,Luca Spano, Maria Lucia Roccasalvo, Maria Paola Greco, Mauro Costa,Mauro Riva, Mirella Guerra, Piero Gaglia, Saro Roberto Paparoni, VitoAngelo Giagulli, con domicilio digitale presso l'avvocato CristianoCastrogiovanni, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, Ministero dell'Economia E Finanze,Ministero dell'Istruzione E Dell'Università E Della Ricerca, Ministero DellaSalute, con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generale Dello Stato,che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2325/2023 depositatail 29/03/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 21565/2023Numero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 14998/2026Data pubblicazione 19/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14998/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 21565/2023Numero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 14998/2026Data pubblicazione 19/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
bo, Angela Di Tullio,Antonia Labbate, Emilia Di Pietro, Fabiola Cenci, Fabrizio Morandi,Giuseppe Cavataio, Giuliana Valente, Grazia Maria Giovanna Campagna,Luca Spano, Maria Lucia Roccasalvo, Maria Paola Greco, Mauro Costa,Mauro Riva, Mirella Guerra, Piero Gaglia, Saro Roberto Paparoni, VitoAngelo Giagulli, con domicilio digitale presso l'avvocato CristianoCastrogiovanni, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, Ministero dell'Economia E Finanze,Ministero dell'Istruzione E Dell'Università E Della Ricerca, Ministero DellaSalute, con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generale Dello Stato,che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2325/2023 depositatail 29/03/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 21565/2023Numero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 14998/2026Data pubblicazione 19/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro13.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Il PresidenteLina Rubino