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Decreto — n. 14994/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14994/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14994/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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entante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Staniscia (CF.STNNCL59R17H501S)-ricorrente-controScalzo Marta, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Scoccini (C.F.SCCNRC51C06C770Z)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10083/2025 depositata il07/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14994/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 10083/2025 depositata il07/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di esecuzione rimborso delle spese ripetibili spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 492/2026Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 14994/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

entante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Staniscia (CF.STNNCL59R17H501S)-ricorrente-controScalzo Marta, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Scoccini (C.F.SCCNRC51C06C770Z)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10083/2025 depositata il07/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 492/2026Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 14994/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO