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Decreto — n. 14976/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14976/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14976/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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omicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocatoMike Matticoli (C.F. MTTMKI76B25Z133Q)-ricorrente-controCribis Credit Management S.r.l., quale procuratrice di Amco - AssetManagement Company S.p.A., in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Liguori (C.F. LGRCMN62S03F839F)-controricorrente-nonché controJuliet S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 289/2025depositata il 29/09/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Numero registro generale 26640/2025Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14976/2026Data pubblicazione 19/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14976/2026 — snciv · Corte di Cassazione: MTTMKI76B25Z133Q)-ricorrente-controCribis Credit Management S.r.l., quale procuratrice di Amco - AssetManagement Company S.p.A., in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Liguori (C.F. LGRCMN62S03F839F)-controricorrente-nonché controJuliet S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 289/2025depositata il 29/09/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Numero registro generale 26640/2025Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14976/2026Data pubblicazione 19/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo eccezioni processuali tardive decadenza legale decadenza dal diritto di regresso condono delle spese procedurali estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

omicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocatoMike Matticoli (C.F. MTTMKI76B25Z133Q)-ricorrente-controCribis Credit Management S.r.l., quale procuratrice di Amco - AssetManagement Company S.p.A., in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Liguori (C.F. LGRCMN62S03F839F)-controricorrente-nonché controJuliet S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 289/2025depositata il 29/09/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Numero registro generale 26640/2025Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14976/2026Data pubblicazione 19/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO