Decreto — n. 14959/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApore, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesadagli avvocati Lucilla Di Ianni (C.F. DNNLLL62C56A271Q) e GianlucaDaniele (C.F. DNLGLC75B21H926B)-ricorrente-controOrma Group S.r.l., in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall’avvocato Emanuele Mori (C.F. MROMNL57C26A252Q)-controricorrente-nonché controBacalini Anselmo-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 297/2025 depositata il23/05/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Considerato cheè trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Numero registro generale 24560/2025Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 14959/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14959/2026 — snciv · Corte di Cassazione: DNNLLL62C56A271Q) e GianlucaDaniele (C.F. DNLGLC75B21H926B)-ricorrente-controOrma Group S.r.l., in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall’avvocato Emanuele Mori (C.F. MROMNL57C26A252Q)-controricorrente-nonché controBacalini Anselmo-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 297/2025 depositata il23/05/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Considerato cheè trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Numero registro generale 24560/2025Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 14959/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
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pore, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesadagli avvocati Lucilla Di Ianni (C.F. DNNLLL62C56A271Q) e GianlucaDaniele (C.F. DNLGLC75B21H926B)-ricorrente-controOrma Group S.r.l., in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall’avvocato Emanuele Mori (C.F. MROMNL57C26A252Q)-controricorrente-nonché controBacalini Anselmo-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 297/2025 depositata il23/05/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Considerato cheè trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Numero registro generale 24560/2025Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 14959/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO