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Decreto — n. 14955/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14955/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14955/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Adalberto Maria Siano (C.F.SNIDBR74R26H501A)-ricorrente-controAMCO – Asset Management Company S.p.A., in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Arturo Iannelli(C.F. NNLRTR69H01D708J)-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri R.G.E. n. 351/2016 depositatail 26/05/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14955/2026 — snciv · Corte di Cassazione: NNLRTR69H01D708J)-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri R.G.E. n. 351/2016 depositatail 26/05/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore di calcolo rettifica del valore ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 24460/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14955/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Adalberto Maria Siano (C.F.SNIDBR74R26H501A)-ricorrente-controAMCO – Asset Management Company S.p.A., in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Arturo Iannelli(C.F. NNLRTR69H01D708J)-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri R.G.E. n. 351/2016 depositatail 26/05/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 24460/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14955/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO