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Decreto — n. 14939/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14939/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14939/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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izzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Vineis (C.F.VNSLCU60T27L219B) e Ileana Marmi (C.F. MRMLNI76M48D205V)-ricorrente-controAgenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, e AgenziaDelle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate edifese dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 209/2025 depositatail 06/03/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14939/2026 — snciv · Corte di Cassazione: MRMLNI76M48D205V)-ricorrente-controAgenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, e AgenziaDelle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate edifese dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 209/2025 depositatail 06/03/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione esecuzione della sentenza esecuzione della pena errore nella commisurazione della pena condono delle spese procedurali correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21033/2025Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 14939/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

izzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Vineis (C.F.VNSLCU60T27L219B) e Ileana Marmi (C.F. MRMLNI76M48D205V)-ricorrente-controAgenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, e AgenziaDelle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate edifese dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 209/2025 depositatail 06/03/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21033/2025Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 14939/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debitoe agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO