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Decreto — n. 14934/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14934/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14934/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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izzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Cosi(CSOSVR60L02B842C)-ricorrente-controALLIANZ SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesadall'avvocato Domenico Vizzone (VZZDNC69L27F839W)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4336/25, depositatail 08/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14934/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 4336/25, depositatail 08/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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art. 391 cod.proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19285/2025Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14934/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

izzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Cosi(CSOSVR60L02B842C)-ricorrente-controALLIANZ SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesadall'avvocato Domenico Vizzone (VZZDNC69L27F839W)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4336/25, depositatail 08/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19285/2025Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14934/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, in relazione però non al valore dichiarato in ricorso, ma aquello effettivo della controversia; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO