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Decreto — n. 14931/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 14931/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, represented by Ernesto Rampini, challenged an order against INPS and tax agencies, while the opposing parties were represented by the General State Attorney. The court ruled that the statutory deadline for requesting a decision had passed without action, legally terminating the case and assigning costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation statutory deadline extinction of proceedings Cassation appeal costs allocation imputazione dei pagamenti ripartizione delle spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato RAMPINI ERNESTO-ricorrente-controISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona rappresentantein atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati SCIPLINO ESTER ADA(SCPSRD66S47E974L), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B),D’ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) e DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W)-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, inpersona dei rispettivi rappresentanti in atti indicati, con domicilio digitaleall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587)-controricorrenti-avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina n.461/2025 depositata il15/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Numero registro generale 19103/2025Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14931/2026Data pubblicazione 19/05/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo ed in base al valore della condanna alle spese complessiva ecomprensiva di accessori, pronunciata però non in favore di una solacontroparte, ma “di ognuna delle parti opposte”, come si esprime il quigravato provvedimento; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida:- per l’INPS, in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge;- per le controricorrenti Agenzie, in totali Euro 1.200,00 per compensi,oltre a spese eventualmente prenotate a debito ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO