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Decreto — n. 14928/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14928/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14928/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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izzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nunzio Giudice(GDCNNZ72D15F912X)-ricorrente-controGROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato Silvio Messuri (MSSSLV72D25F839Y)-controricorrente-controARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante indifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Dovetto(DVTLRD78E28A509X)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2673/2025depositata il 26/05/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Numero registro generale 18283/2025Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14928/2026Data pubblicazione 19/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14928/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2673/2025depositata il 26/05/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Numero registro generale 18283/2025Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14928/2026Data pubblicazione 19/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento abbandono del procedimento per infrazione stradale risarcimento dei danni da incidente stradale multe non pagate soddisfacimento del credito commissario all'appuramento bonale dei debiti

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

izzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nunzio Giudice(GDCNNZ72D15F912X)-ricorrente-controGROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato Silvio Messuri (MSSSLV72D25F839Y)-controricorrente-controARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante indifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Dovetto(DVTLRD78E28A509X)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2673/2025depositata il 26/05/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Numero registro generale 18283/2025Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14928/2026Data pubblicazione 19/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida perognuna in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO