Decreto — n. 14923/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAndirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Pontarelli(PNTPQL76S10F839R)-ricorrente-controPREFETTURA DI MILANO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.575/2025 depositata il22/01/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14923/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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ndirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Pontarelli(PNTPQL76S10F839R)-ricorrente-controPREFETTURA DI MILANO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.575/2025 depositata il22/01/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 16657/2025Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 14923/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO