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Decreto — n. 14917/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14917/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14917/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato CARDOSOCLAUDIO (CRDCLD62S25E202S)-ricorrente-controROSATI MANOLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato FANTINI DANIELE(FNTDNL77C01D653D)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.614/2025 depositatail 03/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/26;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14917/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti in data 01/04/26;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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spese di procedura anticipi delle spese recupero delle spese esecutive ripetibili dell'avvocato errori materiali spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 13561/2025Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14917/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato CARDOSOCLAUDIO (CRDCLD62S25E202S)-ricorrente-controROSATI MANOLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato FANTINI DANIELE(FNTDNL77C01D653D)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.614/2025 depositatail 03/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/26;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 13561/2025Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14917/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO