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Decreto — n. 14770/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14770/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14770/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ndirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dagli avvocati PERSIANI LAURA(PRSLRA70E46H501M) e ABBRUZZO ROSAMARIA (BBRRMR71T56A053W)-ricorrente-controROMA CAPITALE, in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dagli avvocati CARLETTI FIORAVANTE (CRLFVN38T31B948B) eSABATO NICOLA (SBTNCL61S19B519M)-controricorrente-nonché controNOMENTANA APPALTI S.R.L. in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato BATTAGLIA PAOLO(BTTPLA75R24H501J)-controricorrente-nonché controUNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.-intimato-Numero registro generale 8738/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14770/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.6712/2024 depositatail 24/10/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14770/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato BATTAGLIA PAOLO(BTTPLA75R24H501J)-controricorrente-nonché controUNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.-intimato-Numero registro generale 8738/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14770/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.6712/2024 depositatail 24/10/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di esecuzione anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale liquidazione degli onorari difensivi correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ndirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dagli avvocati PERSIANI LAURA(PRSLRA70E46H501M) e ABBRUZZO ROSAMARIA (BBRRMR71T56A053W)-ricorrente-controROMA CAPITALE, in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dagli avvocati CARLETTI FIORAVANTE (CRLFVN38T31B948B) eSABATO NICOLA (SBTNCL61S19B519M)-controricorrente-nonché controNOMENTANA APPALTI S.R.L. in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato BATTAGLIA PAOLO(BTTPLA75R24H501J)-controricorrente-nonché controUNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.-intimato-Numero registro generale 8738/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14770/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.6712/2024 depositatail 24/10/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascunaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidaper ognuna in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO