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Decreto — n. 14767/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14767/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14767/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MORELLI DANIELE(MRLDNL76L09H501L)-ricorrente-controCLESSIDRA CAPITAL CREDIT SGR S.P.A. e per essa, quale mandataria,telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’avvocato GALLO GIUSEPPE (GLLGPP61P02D862H)-controricorrente-nonché controLAMPIS GIANFRANCO, OMNIATEL SRL, BANCA DI CREDITO COOPERATIVODI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, NEDBALOVA JOANA-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n.742/2024 depositata il05/07/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Numero registro generale 3743/2025Numero sezionale 236/2026Numero di raccolta generale 14767/2026Data pubblicazione 18/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14767/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e per essa, quale mandataria,telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’avvocato GALLO GIUSEPPE (GLLGPP61P02D862H)-controricorrente-nonché controLAMPIS GIANFRANCO, OMNIATEL SRL, BANCA DI CREDITO COOPERATIVODI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, NEDBALOVA JOANA-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n.742/2024 depositata il05/07/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Numero registro generale 3743/2025Numero sezionale 236/2026Numero di raccolta generale 14767/2026Data pubblicazione 18/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive termini di ricorso osservanza dei termini notifica tardiva dei difetti durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MORELLI DANIELE(MRLDNL76L09H501L)-ricorrente-controCLESSIDRA CAPITAL CREDIT SGR S.P.A. e per essa, quale mandataria,telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’avvocato GALLO GIUSEPPE (GLLGPP61P02D862H)-controricorrente-nonché controLAMPIS GIANFRANCO, OMNIATEL SRL, BANCA DI CREDITO COOPERATIVODI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, NEDBALOVA JOANA-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n.742/2024 depositata il05/07/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Numero registro generale 3743/2025Numero sezionale 236/2026Numero di raccolta generale 14767/2026Data pubblicazione 18/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.093,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO