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Decreto — n. 14766/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14766/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14766/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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zzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Scali(SCLSVT73P19D976A) e Andrea Trecapelli (TRCNDR70C19H501H)-ricorrente-controCONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS, in personadell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoElisa Maria Rita Ottanà (TTNLMR77E69H224A) e dall’avvocato MicheleMusarra (MSRMHL57T15M018J)-controricorrente-nonché controAMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA 162/2021 MP TR/RM, in persona dellegale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato AdrianoPerica (PRCDRN65A02H501R)-controricorrente-avverso ORDINANZA COLLEGIALE emessa dal Tribunale di Roma nelprocedimento iscritto al n. 1835 dell’anno 2024 del R.G., in data 22novembre 2024 (n. cronol. 39400/2024);Numero registro generale 3089/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14766/2026Data pubblicazione 18/05/2026Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14766/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1835 dell’anno 2024 del R.G., in data 22novembre 2024 (n. cronol. 39400/2024);Numero registro generale 3089/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14766/2026Data pubblicazione 18/05/2026Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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assenza di caso di rigore condono delle spese procedurali legittimazione a ricorrere opposizione al precetto esecutivo eccezione di incostituzionalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

zzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Scali(SCLSVT73P19D976A) e Andrea Trecapelli (TRCNDR70C19H501H)-ricorrente-controCONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS, in personadell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoElisa Maria Rita Ottanà (TTNLMR77E69H224A) e dall’avvocato MicheleMusarra (MSRMHL57T15M018J)-controricorrente-nonché controAMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA 162/2021 MP TR/RM, in persona dellegale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato AdrianoPerica (PRCDRN65A02H501R)-controricorrente-avverso ORDINANZA COLLEGIALE emessa dal Tribunale di Roma nelprocedimento iscritto al n. 1835 dell’anno 2024 del R.G., in data 22novembre 2024 (n. cronol. 39400/2024);Numero registro generale 3089/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14766/2026Data pubblicazione 18/05/2026Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida perognuna in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO