Decreto — n. 14765/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAersona del rappresentantein atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Romano (C.F.RMNNCL70B13D086R)-ricorrente-controComune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodagli avvocati Stefano Gattamelata (C.F. GTTSFN63L16H501U), AntonioIannotta (C.F. NNTNTN60S07L736V), Federico Trento (C.F.TRNFRC81H28C111X), Nicoletta Ongaro (C.F. NGRNLT60B64F241K)-controricorrente-nonché controComune di Palermo, Comune di Bergamo, Comune di Musile di Piave,Comune di Codevigo, Comune di Reggio Emilia, Unione Antichi Borghi diValle Camonica, Amministrazione Provinciale di Brescia, Comune diper la provincia di Trento-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 695/2024 depositata il09/07/2024;Numero registro generale 2923/2025Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14765/2026Data pubblicazione 18/05/2026Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14765/2026 — snciv · Corte di Cassazione: GTTSFN63L16H501U), AntonioIannotta (C.F. NNTNTN60S07L736V), Federico Trento (C.F.TRNFRC81H28C111X), Nicoletta Ongaro (C.F. NGRNLT60B64F241K)-controricorrente-nonché controComune di Palermo, Comune di Bergamo, Comune di Musile di Piave,Comune di Codevigo, Comune di Reggio Emilia, Unione Antichi Borghi diValle Camonica, Amministrazione Provinciale di Brescia, Comune diper la provincia di Trento-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 695/2024 depositata il09/07/2024;Numero registro generale 2923/2025Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14765/2026Data pubblicazione 18/05/2026Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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ersona del rappresentantein atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Romano (C.F.RMNNCL70B13D086R)-ricorrente-controComune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodagli avvocati Stefano Gattamelata (C.F. GTTSFN63L16H501U), AntonioIannotta (C.F. NNTNTN60S07L736V), Federico Trento (C.F.TRNFRC81H28C111X), Nicoletta Ongaro (C.F. NGRNLT60B64F241K)-controricorrente-nonché controComune di Palermo, Comune di Bergamo, Comune di Musile di Piave,Comune di Codevigo, Comune di Reggio Emilia, Unione Antichi Borghi diValle Camonica, Amministrazione Provinciale di Brescia, Comune diper la provincia di Trento-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 695/2024 depositata il09/07/2024;Numero registro generale 2923/2025Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14765/2026Data pubblicazione 18/05/2026Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%ed agli accessori di legge, tra cui gli oneri riflessi richiesti.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO