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Decreto — n. 14764/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14764/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14764/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DE LAURENTIIS FRANCO(DLRFNC33B05E882I)-ricorrente-controISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROIANTONINO (SGRNNN60D29C351B), SCIPLINO ESTER ADA VITA(SCPSRD66S47E974L), D’ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DEROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W)-controricorrente-nonché controADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO (80224030587)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello sez. dist. di Taranto n. 282/24,depositata il 31/07/2024;Numero registro generale 2761/2025Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14764/2026Data pubblicazione 18/05/2026Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14764/2026 — snciv · Corte di Cassazione: dist. di Taranto n. 282/24,depositata il 31/07/2024;Numero registro generale 2761/2025Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14764/2026Data pubblicazione 18/05/2026Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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istanza tardiva di restituzione dei termini termine di revisione tempestività dell'inoltro impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

rizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DE LAURENTIIS FRANCO(DLRFNC33B05E882I)-ricorrente-controISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROIANTONINO (SGRNNN60D29C351B), SCIPLINO ESTER ADA VITA(SCPSRD66S47E974L), D’ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DEROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W)-controricorrente-nonché controADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO (80224030587)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello sez. dist. di Taranto n. 282/24,depositata il 31/07/2024;Numero registro generale 2761/2025Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14764/2026Data pubblicazione 18/05/2026Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida:- in favore del controricorrente INPS, in Euro 2.100,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 e agli accessori di legge;- in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione, in Euro 2.100,00 percompensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito e agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO