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Decreto — n. 14720/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14720/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14720/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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tante pro tempore,Comune di Isole Tremiti, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliatiex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Maurizio Savasta, che lirappresenta e difende-ricorrenti-controTouring Vacanze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata ex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Andrea Manzi, chela rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Marco Salina e LucaGriselli-controricorrente-e nei confronti delMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1178/2025 depositata il22/07/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22469/2025Numero sezionale 229/2026Numero di raccolta generale 14720/2026Data pubblicazione 18/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14720/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22469/2025Numero sezionale 229/2026Numero di raccolta generale 14720/2026Data pubblicazione 18/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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spese di difesa indennità di patrocinio condono delle spese procedurali ripetibili diritto a un difensore eccezione di compensazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

tante pro tempore,Comune di Isole Tremiti, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliatiex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Maurizio Savasta, che lirappresenta e difende-ricorrenti-controTouring Vacanze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata ex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Andrea Manzi, chela rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Marco Salina e LucaGriselli-controricorrente-e nei confronti delMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1178/2025 depositata il22/07/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22469/2025Numero sezionale 229/2026Numero di raccolta generale 14720/2026Data pubblicazione 18/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Il PresidenteLina Rubino