Decreto — n. 14719/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnta e difende-ricorrente-controE.M. Immobiliare S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico e legalerappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo pecdall'avvocato Claudio Rizzo, che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3173/2025 depositatail 21/05/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 18941/2025Numero sezionale 228/2026Numero di raccolta generale 14719/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14719/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Immobiliare S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico e legalerappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo pecdall'avvocato Claudio Rizzo, che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3173/2025 depositatail 21/05/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 18941/2025Numero sezionale 228/2026Numero di raccolta generale 14719/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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nta e difende-ricorrente-controE.M. Immobiliare S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico e legalerappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo pecdall'avvocato Claudio Rizzo, che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3173/2025 depositatail 21/05/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 18941/2025Numero sezionale 228/2026Numero di raccolta generale 14719/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Il PresidenteLina Rubino