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Decreto — n. 14718/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14718/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14718/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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etta, Pisani Antonio,Ranuncoli Alessandra, Randino Anna, Randazzo Carmelo, SchettiniGiuseppe, Santarosa Simona, Salzetta Maria Lina, Sarno Gerardo,Rusignuolo Alessandra, Schirinzi Stefano, Rosati Antonio, SalernoMargherita, Russo Rina Giuseppa, Rosso Concetta, Ruzzolini Matteo,rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella-ricorrente-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona del legale rappresentantepro tempore, Ministero Della Salute in persona del legale rappresentantepro tempore, Ministero Dellistruzione Delluniversità E Della Ricerca inpersona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Delleconomia EDelle Finanze in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1174/2023 depositatail 15/02/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 18971/2023Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 14718/2026Data pubblicazione 18/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14718/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Numero registro generale 18971/2023Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 14718/2026Data pubblicazione 18/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali restituzione di prestazioni complementari compensazione nel fallimento ripetibili compensazione della rendita rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

etta, Pisani Antonio,Ranuncoli Alessandra, Randino Anna, Randazzo Carmelo, SchettiniGiuseppe, Santarosa Simona, Salzetta Maria Lina, Sarno Gerardo,Rusignuolo Alessandra, Schirinzi Stefano, Rosati Antonio, SalernoMargherita, Russo Rina Giuseppa, Rosso Concetta, Ruzzolini Matteo,rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella-ricorrente-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona del legale rappresentantepro tempore, Ministero Della Salute in persona del legale rappresentantepro tempore, Ministero Dellistruzione Delluniversità E Della Ricerca inpersona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Delleconomia EDelle Finanze in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1174/2023 depositatail 15/02/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 18971/2023Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 14718/2026Data pubblicazione 18/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Il Presidente delegatoLina Rubino