Cassation court dismisses appeal against mortgage debt enforcement, ruling on prescription interruption and usury law applicability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by debtors against a first-instance judgment enforcing a mortgage debt. The debtors argued that the creditor lacked standing and that interest rates violated usury laws, while the creditor claimed the debt was valid and prescription had been interrupted. The court dismissed the appeal because the appeal was inadmissible for lack of legal argumentation and the usury claim was inapplicable due to the contract's pre-1996 date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1606 c.c.; Art. 1815 c.c.: The court held that appeals lacking specific legal criticism are inadmissible and that usury laws do not apply to contracts predating the relevant legislative reform.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ano Raffaele, rappresentati e difesi dall’avvocato GiovanniTaglialatela unitamente all’avvocato Monica Taglialatela, con domiciliazionetelematica come per legge- ricorrenti -controdoValue S.p.a. quale mandataria di Fino 1 Securitisation S.r.l. in personadel legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocatoAntonio Actis, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente -nonché controArena Npl One S.r.l.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5096/2023 depositatail 01/12/2023;Numero registro generale 2321/2024Numero sezionale 1050/2026Numero di raccolta generale 14606/2026Data pubblicazione 17/05/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/03/2026, dalConsigliere relatore Cristiano Valle.1.
Con atto di precetto del 3 novembre 2016, Arena NPL One s.r.l. intimòa Vincenzo, Giuseppe, Mario e Raffaele Amalfitano, quali terzi datoridi ipoteca, il pagamento della complessiva somma di euro680.663,49, derivante da contratto di mutuo fondiario stipulato il2/11/1992 per notaio Tomaso Oliviero tra la società Amalfitano e C.s.n.c. di Raffaele Amalfitano e Fratelli e Banca di Roma s.p.a.2. Gli intimati si opposero al precetto dinanzi al Tribunale di Napoli,eccependo la mancata notifica del titolo esecutivo, la sua inidoneitànei confronti dei terzi datori di ipoteca, l’assoluta indeterminatezzadelle somme richieste, il difetto di legittimazione attiva della societàprecettante, l’estinzione del credito per prescrizione e la nullità dellaclausola relativa agli interessi.3.
Si costituirono in giudizio Arena NPL One s.r.l. e, successivamente, lacessionaria Fino 1 Securitisation s.r.l., deducendo: in primo luogo,l’idoneità del titolo verso i datori di ipoteca, in quanto costituito nonsolo dal contratto di mutuo, ma anche dall’atto di erogazione equietanza del 25/11/1992; in secondo luogo, l’avvenuta interruzionedella prescrizione per effetto della comparsa di costituzione depositatadalla banca mutuante nell’ambito della procedura esecutivaimmobiliare promossa dinanzi al Tribunale di Napoli, e di dueraccomandate indirizzate ai terzi datori di ipoteca, rispettivamente nel2009 e nel 2012, aventi valore di atti di messa in mora; in ultimo, lavalidità della clausola di interessi e, comunque, il difetto di prova circal’asserita usurarietà dei tassi applicati.4.
Il Tribunale, con sentenza n. 428/2022 pubblicata il 14/01/2022, ritenneinfondate le censure proposte dagli opponenti e rigettò integralmentel’opposizione.ad. 18/03/2024;r.g. n. 2321/2024; estensore: C. Vallepag. 2 di 9Numero registro generale 2321/2024Numero sezionale 1050/2026Numero di raccolta generale 14606/2026Data pubblicazione 17/05/20265. Avverso detta sentenza proposero impugnazione alla Corte d’appello diNapoli Amalfitano Raffaele, Vincenzo, Mario e Giuseppe e SerinoPatrizia con tre motivi: con il primo essi sostennero che il creditoreprecettante non avesse provato la propria legittimazione ad agire, nonessendo sufficiente la pubblicazione della cessione in GazzettaUfficiale a provare che il credito in questione fosse compreso tra quellieffettivamente ceduti; con il secondo e con il terzo ribadirono,rispettivamente, le eccezioni di estinzione del credito per prescrizionee di nullità per usura sopravvenuta e per indeterminatezza degliinteressi pattuiti inseriti in un piano di ammortamento alla francese.6.
Si costituì in giudizio DoBank s.p.a., quale mandataria di Fino 1Securitisation s.r.l., chiedendo l’integrale conferma della sentenza diprimo grado.7. La Corte territoriale, con la sentenza n. 5096/2023 pubblicata il1/12/2023, ha rigettato l’appello, in particolare ritenendoinammissibili il primo e il terzo motivo, non avendo gli appellanti, inentrambi i casi, censurato compiutamente le ragioni decisorie sottesealla pronuncia di primo grado, e infondato il secondo motivo,confermando l’avvenuta interruzione del termine di prescrizione.8. Avverso tale sentenza ricorrono per Cassazione Vincenzo, Giuseppe,Raffaele e Mario Amalfitano e Serino Patrizia, con atto affidato aquattro motivi.9.
Resiste con controricorso, quale mandataria di Fino 1 Securitisations.r.l., doValue s.p.a.10. Arena Npl one s.r.l. non si è costituita in questa fase di legittimità.11. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del18/03/2026, alla quale il ricorso è stato trattato e il Collegio hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo si deduce «vizio di motivazione in merito alla mancatacontestazione della legittimazione della cessionaria fino 1ad. 18/03/2024;r.g. n. 2321/2024; estensore:
C. Vallepag. 3 di 9Numero registro generale 2321/2024Numero sezionale 1050/2026Numero di raccolta generale 14606/2026Data pubblicazione 17/05/2026securitisation s.r.l. e nullità della sentenza per conseguente omessapronuncia. nullità per motivazione apparente riguardo lalegittimazione della cedente Arena Npl one s.r.l.», per avere la Corteterritoriale ritenuto che gli appellanti non avessero contestato lalegittimazione della cessionaria Fino 1 Securitisation s.r.l., maunicamente quella della società precettante Arena Npl One s.r.l., conconseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia sullalegittimazione della prima, e per essersi, inoltre, la Corte limitata ariportare laconicamente le motivazioni addotte dal giudice di primogrado con conseguente violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4cod. proc. civ.Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti, nell’ambito del primo motivodel ricorso, propongono diverse censure, sintetizzabili nei terminiseguenti:a) la sentenza d’appello sarebbe viziata sul piano motivazionaleperché avrebbe erroneamente ed appunto immotivatamente ritenutoincontestata la legittimazione della società interventrice in primogrado; ciò, poi, avrebbe comportato l’ulteriore vizio di omessapronuncia sul punto;b) la sentenza sarebbe comunque viziata sul piano motivazionale,avendo la Corte acriticamente aderito alla ricostruzione della sentenzadi primo grado, senza confrontarsi con il motivo d’appello propostodall’opponente.Entrambe le doglianze sono inammissibili e, comunque, infondate.Va premesso che nell’attuale assetto del giudizio di cassazione, il viziodi motivazione può essere censurato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma secondo,n. 4 cod. proc. civ. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmentemancante, meramente apparente o manifestamente contraddittoriaed incomprensibile, come affermato oramai costantemente da questaCorte (Cass.
Sez. U. 3/11/2016 n. 22232).ad. 18/03/2024;r.g. n. 2321/2024; estensore: C. Vallepag. 4 di 9Numero registro generale 2321/2024Numero sezionale 1050/2026Numero di raccolta generale 14606/2026Data pubblicazione 17/05/2026Ora, la Corte d’appello si è limitata correttamente a dare atto del fattoche la legittimazione di Fino 1 Securitisation non era stato oggetto dicontestazione; e, del resto, non poteva essere diversamente, postoche la sentenza di primo grado si era pronunciata soltanto rispettoalla legittimazione della società precettante, sicché l’opponente, oveavesse voluto contestare la legittimazione della società interventrice,avrebbe dovuto censurare la sentenza per non aver pronunciato sullalegittimazione di quest’ultima e non, come invece ha fatto, sul pianodell’erronea applicazione dei principi che governano la prova dellacessione di crediti in blocco.Peraltro, il primo motivo d’appello è specificamente intitolato«sull’erroneo riconoscimento della legittimazione attiva dellaprecettante in forza dell’avviso pubblicato in gazzetta ufficialeprodotto dall’opposta, idoneo, secondo il primo giudice, a ricondurreil credito tra quelli ceduti», sicché alcun dubbio residua sul punto, conconseguente inammissibilità del primo motivo di ricorso.Quanto all’asserito vizio motivazionale rispetto alla legittimazionedella società precettante, la motivazione addotta in sede d’appello èidoneamente perspicua: il primo motivo è stato ritenuto inammissibileperché l’appellante non si è confrontato con la ratio decidendi sottesaalla pronuncia di primo grado, essendosi limitato ad affermaregenericamente che la pubblicazione in G.U. della cessione del creditonon è sufficiente a fornire la prova della titolarità del credito, senzafarsi adeguato carico del complessivo – e più articolato – apparatomotivazionale posto a sostegno della decisione impugnata.2.
Col secondo motivo si lamenta «violazione di legge in merito alriconoscimento quale atto interruttivo della prescrizione dellacomparsa di costituzione della banca del 20/11/2001. nullità dellasentenza per error in procedendo, violazione dell’art. 115 cod. proc.civ.», per avere la Corte d’appello riconosciuto effetto interruttivodella prescrizione alla comparsa di costituzione depositata dalla bancaad. 18/03/2024;r.g. n. 2321/2024; estensore: C. Vallepag. 5 di 9Numero registro generale 2321/2024Numero sezionale 1050/2026Numero di raccolta generale 14606/2026Data pubblicazione 17/05/2026mutuante all’interno della fase cautelare di un giudizio di opposizione,mai iscritto a ruolo, promosso avverso una esecuzione immobiliareestintasi per rinuncia del creditore autore della comparsa.Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che,quando il creditore sia convenuto in un giudizio oppositivo (ossia neicasi di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione),la sua richiesta di rigetto dell’opposizione ha efficacia interruttiva dellaprescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma secondo, cod. civ., congli effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma secondo, cod. civ.(Cass. 22/12/2021 n. 41201 che richiama Cass. 19/09/2014, n.19738; e nello stesso senso, ex multis, Cass. 19/04/2018 n. 9638;Cass. 30/08/2016 n. 17412;
Cass. 17/07/2014 n. 16408; Cass.29/03/2007 n. 7737 in caso di opposizione a precetto; Cass.29/05/2013 n. 13438, in caso di resistenza rispetto adun’impugnativa per revocazione; Cass. 22/02/2019 n. 5369, in casodi opposizione a sanzione amministrativa).La circostanza per cui, successivamente, tanto il giudiziod’opposizione quanto la procedura esecutiva si sono estinti rilevaunicamente sul piano della natura istantanea e non permanentedell’interruzione (art. 2945, terzo comma, cod. civ.), cosa che, però,nel caso di specie, non conduce a ritenere maturata la prescrizionedel credito garantito, dal momento che alla comparsa depositatanell’anno 2001 sono seguite le raccomandate del 2009 e del 2011, cuii giudici di merito hanno riconnesso effetti interruttivi, circostanzaquesta sulla quale alcuna contestazione è intervenuta nel presentegrado di legittimità.In conclusione, l’inefficacia derivante dall’estinzione del processo, dicui all’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., resta confinata ai finiprocessuali e non coinvolge anche gli effetti sostanziali dell’atto, ivicompresi quelli relativi all’interruzione della prescrizione.
QuestaCorte ha già affermato, con orientamento che il Collegio condivide ead. 18/03/2024;r.g. n. 2321/2024; estensore: C. Vallepag. 6 di 9Numero registro generale 2321/2024Numero sezionale 1050/2026Numero di raccolta generale 14606/2026Data pubblicazione 17/05/2026al quale intende dare seguito, che (Cass. 13/09/2017 n. 21201)l’estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice)elimina l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizioneprodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945, commasecondo, cod. civ., ma non incide sull’effetto interruttivo istantaneodella medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che laprescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.3.
Col terzo motivo ci si duole di «vizio di motivazione peromessa/contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 115 cod.proc. civ. sulla mancata produzione ed analisi della comparsa dicostituzione della banca e vizio di motivazione e falsa applicazionedell’art. 2312 comma secondo, cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.sulla mancata soddisfazione del credito mediate passivofallimentare», per avere la Corte d’appello affermato che «il contenutodella comparsa di costituzione della Banca di Roma – già valutato dalprimo Giudice per affermare l’idoneità ad interrompere la prescrizionedel diritto di credito – la Corte non è stata messa in condizioni diaccedere» ancorché il documento fosse disponibile per laconsultazione in quanto presente nel fascicolo di primo grado, senza,quindi, la necessità di una nuova produzione da parte degli appellanti.Il motivo è infondato sul punto del mancato rinvenimento deidocumenti processuali: questa Corte (Cass. civ. 7/02/2025 n. 3166)ha recentemente ribadito il risalente principio (Sez.
U 8/02/2013 n.3033) secondo cui è l’appellante a dover fornire la dimostrazione dellesingole censure mosse, per cui è onere di quest’ultimo, quale che siastata la sua posizione nella precedente fase processuale, produrre idocumenti sui quali egli basa il proprio gravame, ivi compresi idocumenti già prodotti in primo grado.Il motivo è, poi, inammissibile in ordine alla questione relativa almancato soddisfacimento in sede fallimentare, perché si tratta di unaproposizione incidentale e comunque di una ragione non decisiva.ad. 18/03/2024;r.g. n. 2321/2024; estensore:
C. Vallepag. 7 di 9Numero registro generale 2321/2024Numero sezionale 1050/2026Numero di raccolta generale 14606/2026Data pubblicazione 17/05/20264. Col quarto motivo si lamenta «vizio di motivazione in merito allamancata contestazione della sentenza di primo grado nella parte incui esclude l’usurarietà degli interessi moratori e conseguenteviolazione dell’art. 1815 cod. civ., comma secondo», per avere laCorte d’appello ritenuto non compiutamente censurata la ragione deldecidere sottesa alla sentenza di primo grado con riguardoall’esclusione dell’usurarietà degli interessi moratori applicati dallabanca mutuante.Il quarto motivo è inammissibile.Con il terzo motivo d’appello, gli odierni ricorrenti si erano limitati acontestare genericamente la sentenza di primo grado, sostenendo chei cessionari subentrati nella titolarità del credito avrebbero dovutorispettare la soglia anti-usura, nel cui ambito rientrano anche gliinteressi moratori, come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite18/09/2020 n. 19597.Sul punto, la Corte d’appello ha correttamente evidenziato che, nonessendo il contratto in esame soggetto alla legge 7/03/1996, n. 108,cd. legge antiusura, stante l’avvenuta risoluzione nel 1995, il richiamoalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte dovevaritenersi del tutto improprio, dal momento che essa ha soltantostatuito che, ai fini del calcolo dell’usura, così come ridefinita dallalegge del 1996, devono essere conteggiati anche gli interessi di mora.Nel resto, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienzasull’argomentazione ulteriore riferita all’art. 1815, comma secondo,cod. civ., atteso che le censure si appuntano su questioni di fatto,relative all’ammontare del debito e alla sua crescita in sensoesponenziale, ma non apportano idonee critiche in punto di diritto,limitandosi i ricorrenti ad affermare che comunque la normativacodicistica costituiva argine, già prima della legge n. 108 del 1996,alla pattuizione di interessi usurari, ma senza specificare in concretoin quali precisi termini gli interessi sarebbero stati usurari.ad. 18/03/2024;r.g. n. 2321/2024; estensore:
C. Vallepag. 8 di 9Numero registro generale 2321/2024Numero sezionale 1050/2026Numero di raccolta generale 14606/2026Data pubblicazione 17/05/2026Le censure, intese nei detti termini, risultano chiaramenteinammissibili.5. Il ricorso è, in conclusione, infondato, poiché tutti i motivi sonoinammissibili (il primo, il quarto e, in parte, il terzo) o infondati (ilsecondo e, in parte, il terzo).6. Il ricorso è rigettato.7. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e, tenuto contodell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivoin favore della controricorrente.8.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deverigetto, per il versamento, da parte della parte impugnante,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.
13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 18/03/2026.Il Presidentead. 18/03/2024;r.g. n. 2321/2024; estensore: C. Vallepag. 9 di 9