Ordinanza — n. 14522/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALINI VACCARI, condomicilio digitale ex lege;- ricorrente -controMORANDINI CESARE E RICCARDO S.N.C., in persona dei legalirappresentanti, nonché CESARE MORANDINI e RICCARDO MORANDINI,tutti rappresentati e difesi dall’avv. CARLO FRATTA PASINI, con domiciliodigitale ex lege;- controricorrenti -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n.916/2022, depositata il 31/3/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/5/2026 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI;ritenuto che,Numero registro generale 28561/2022Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 14522/2026Data pubblicazione 16/05/2026con sentenza resa in data 31/3/2022, la Corte d’appello di Venezia, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da Adrian Daizied Albina Mirashi e in parziale riforma della decisione di primo grado, harideterminato l’importo del credito vantato, a titolo di canoni di affitto noncorrisposti, da Adrian Daizi ed Albina Mirashi nei confronti della MorandiniCesare e Riccardo s.n.c. e di Cesare Morandini e Riccardo Morandini ed hacondannato questi ultimi a corrispondere ai primi l’importocomplessivamente determinato;a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale haevidenziato come, sulla base degli elementi di prova complessivamenteacquisiti al giudizio, fosse rimasta adeguatamente comprovata l’entità delcredito di Adrian Dazi ed Albina Mirashi negli importi determinati dal primogiudice, ad eccezione delle somme a titolo di rivalutazione e interessi,nella specie calcolate in sede d’appello e definitivamente poste a caricodella Morandini Cesare e Riccardo s.n.c., di Cesare Morandini e RiccardoMorandini;avverso la sentenza d’appello, Adrian Daizi, in proprio e quale erede diAlbina Mirashi propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivid’impugnazione;la Morandini Cesare e Riccardo s.n.c., Cesare Morandini e RiccardoMorandini resistono con controricorso;con atto del 7⁄4/2026 regolarmente pervenuto presso la Corte dicassazione, il difensore del ricorrente, munito dei relativi poteri, hadichiarato di rinunciare al ricorso e il difensore dei controricorrenti,anch’egli munito dei relativi poteri, ha dichiarato di accettare dettarinuncia con l’integrale compensazione delle spese di lite;considerato che:il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte dicassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna camera diNumero registro generale 28561/2022Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 14522/2026Data pubblicazione 16/05/2026consiglio) il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia alricorso proveniente dal proprio difensore, munito dei relativi poteri, a suavolta riscontrata dal difensore dalla controparte, munito dei corrispondentipoteri, per accettazione;si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme allecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idonea a determinarel’effetto dell’estinzione del processo;ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non vi è luogo per l’adozione di alcunastatuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 14522/2026 — snciv · Corte di Cassazione: CARLO FRATTA PASINI, con domiciliodigitale ex lege;- controricorrenti -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n.916/2022, depositata il 31/3/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/5/2026 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI;ritenuto che,Numero registro generale 28561/2022Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 14522/2026Data pubblicazione 16/05/2026con sentenza resa in data 31/3/2022, la Corte d’appello di Venezia, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da Adrian Daizied Albina Mirashi e in parziale riforma della decisione di primo grado, harideterminato l’importo del credito vantato, a titolo di canoni di affitto noncorrisposti, da Adrian Daizi ed Albina Mirashi nei confronti della MorandiniCesare e Riccardo s.n.c. e di Cesare Morandini e Riccardo Morandini ed hacondannato questi ultimi a corrispondere ai primi l’importocomplessivamente determinato;a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale haevidenziato come, sulla base degli elementi di prova complessivamenteacquisiti al giudizio, fosse rimasta adeguatamente comprovata l’entità delcredito di Adrian Dazi ed Albina Mirashi negli importi determinati dal primogiudice, ad eccezione delle somme a titolo di rivalutazione e interessi,nella specie calcolate in sede d’appello e definitivamente poste a caricodella Morandini Cesare e Riccardo s.n.c., di Cesare Morandini e RiccardoMorandini;avverso la sentenza d’appello, Adrian Daizi, in proprio e quale erede diAlbina Mirashi propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivid’impugnazione;la Morandini Cesare e Riccardo s.n.c., Cesare Morandini e RiccardoMorandini resistono con controricorso;con atto del 7⁄4/2026 regolarmente pervenuto presso la Corte dicassazione, il difensore del ricorrente, munito dei relativi poteri, hadichiarato di rinunciare al ricorso e il difensore dei controricorrenti,anch’egli munito dei relativi poteri, ha dichiarato di accettare dettarinuncia con l’integrale compensazione delle spese di lite;considerato che:il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte dicassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna camera diNumero registro generale 28561/2022Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 14522/2026Data pubblicazione 16/05/2026consiglio) il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia alricorso proveniente dal proprio difensore, munito dei relativi poteri, a suavolta riscontrata dal difensore dalla controparte, munito dei corrispondentipoteri, per accettazione;si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme allecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idonea a determinarel’effetto dell’estinzione del processo;ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non vi è luogo per l’adozione di alcunastatuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio;
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
LINI VACCARI, condomicilio digitale ex lege;- ricorrente -controMORANDINI CESARE E RICCARDO S.N.C., in persona dei legalirappresentanti, nonché CESARE MORANDINI e RICCARDO MORANDINI,tutti rappresentati e difesi dall’avv. CARLO FRATTA PASINI, con domiciliodigitale ex lege;- controricorrenti -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n.916/2022, depositata il 31/3/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/5/2026 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI;ritenuto che,Numero registro generale 28561/2022Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 14522/2026Data pubblicazione 16/05/2026con sentenza resa in data 31/3/2022, la Corte d’appello di Venezia, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da Adrian Daizied Albina Mirashi e in parziale riforma della decisione di primo grado, harideterminato l’importo del credito vantato, a titolo di canoni di affitto noncorrisposti, da Adrian Daizi ed Albina Mirashi nei confronti della MorandiniCesare e Riccardo s.n.c. e di Cesare Morandini e Riccardo Morandini ed hacondannato questi ultimi a corrispondere ai primi l’importocomplessivamente determinato;a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale haevidenziato come, sulla base degli elementi di prova complessivamenteacquisiti al giudizio, fosse rimasta adeguatamente comprovata l’entità delcredito di Adrian Dazi ed Albina Mirashi negli importi determinati dal primogiudice, ad eccezione delle somme a titolo di rivalutazione e interessi,nella specie calcolate in sede d’appello e definitivamente poste a caricodella Morandini Cesare e Riccardo s.n.c., di Cesare Morandini e RiccardoMorandini;avverso la sentenza d’appello, Adrian Daizi, in proprio e quale erede diAlbina Mirashi propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivid’impugnazione;la Morandini Cesare e Riccardo s.n.c., Cesare Morandini e RiccardoMorandini resistono con controricorso;con atto del 7⁄4/2026 regolarmente pervenuto presso la Corte dicassazione, il difensore del ricorrente, munito dei relativi poteri, hadichiarato di rinunciare al ricorso e il difensore dei controricorrenti,anch’egli munito dei relativi poteri, ha dichiarato di accettare dettarinuncia con l’integrale compensazione delle spese di lite;considerato che:il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte dicassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna camera diNumero registro generale 28561/2022Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 14522/2026Data pubblicazione 16/05/2026consiglio) il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia alricorso proveniente dal proprio difensore, munito dei relativi poteri, a suavolta riscontrata dal difensore dalla controparte, munito dei corrispondentipoteri, per accettazione;si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme allecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idonea a determinarel’effetto dell’estinzione del processo;ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non vi è luogo per l’adozione di alcunastatuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.MDichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteLina Rubino