Italian Supreme Court declares civil proceedings extinguished due to plaintiff's formal withdrawal of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of their appeal. The plaintiffs, representing two companies, had previously filed an appeal against a lower court judgment condemning them to pay occupation indemnities to Savills Investment Management. The court ruled that the process terminated because the plaintiffs submitted a valid declaration of renunciation accepted by the opposing party, satisfying the requirements of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A formal declaration of withdrawal of appeal, duly accepted by the opposing party, extinguishes the proceedings without the need for further judicial regulation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ali rappresentanti,rappresentate e difese dall’avv. ALESSANDRO MASSAI, con domiciliodigitale ex lege;- ricorrenti -controSAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SOCIETÀ DI GESTIONE DELRISPARMIO S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa dall’avvocato PAOLO PLACIDO LUIGI MARENSI, con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n.2920/2020, depositata il 15/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/5/2026 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI;Numero registro generale 6775/2021Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 14521/2026Data pubblicazione 16/05/2026ritenuto che,con sentenza resa in data 15/12/2020, la Corte d’appello di Milano hadichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Compagnia AlberghieraVeneta - Cav s.r.l. e dalla Immobiliare Vigonovese s.r.l. avverso ladecisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la Cav s.r.l.e la Immobiliare Vigonovese s.r.l. al pagamento, in favore di BNP ParibasSGR s.p.a., dell’indennità di occupazione maturata dal 30/6/2016 al13/9/2017 oltre al maggior danno, in relazione all’occupazione illegittimadi cui le società convenute si erano rese responsabili, per il periodoindicato, di un immobile facente parte del fondo immobiliare Kona - Fondocomune di investimento alternativo riservato, gestito da BNP Paribas SGRs.p.a. e, successivamente, a far data dal 1/12/2019, dalla SavillsInvestment Management SGR s.p.a.;a fondamento della decisione assunta, per quel rileva in questa sede,la corte territoriale ha rilevato come la Compagnia alberghiera veneta -Cav s.r.l. e la Immobiliare Vigonovese s.r.l. avessero inammissibilmenteproposto il proprio appello nei confronti della sola Savills InvestmentManagement SGR s.p.a. e, dunque, di un soggetto da ritenersiradicalmente carente di legittimazione passiva, siccome rimasto del tuttoestraneo al primo grado di giudizio;avverso la sentenza d’appello, la Compagnia alberghiera veneta - CAVs.r.l. e la Immobiliare Vigonovese s.r.l. propongono ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione;Savills Investment Management SGR s.p.a. resiste con controricorso;con dichiarazione in data 16/4/2026, le società ricorrenti hannodichiarato di rinunciare al ricorso;con atto in data 20/4/2026 Savills Investment Management SGR s.p.a.ha dichiarato di accettare la rinuncia;considerato che,il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;Numero registro generale 6775/2021Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 14521/2026Data pubblicazione 16/05/2026infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte dicassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna camera diconsiglio) la Compagnia alberghiera veneta - CAV s.r.l. e la ImmobiliareVigonovese s.r.l. hanno depositato in cancelleria un atto di rinuncia alricorso proveniente dal proprio difensore, munito di procura specialeriferita a detta rinuncia, a sua volta riscontrata dalla contropartepersonalmente per accettazione;si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme allecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinarel’effetto dell’estinzione del processo;ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non vi è luogo per l’adozione di alcunastatuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità;
P.Q.MDichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteLina Rubino