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Ordinanza — n. 14474/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14474/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14474/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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vio, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele Parrilli;-ricorrente-controIFIS NPL INVESTING S.p.A. con sede legale in Venezia Mestre (VE), ViaTerraglio, 63 (C.F. 04494710272 - P.IVA 04570150278), già IFIS NPLS.p.A., a seguito di mero cambio di denominazione sociale Ifis NplInvesting Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato Antonio Christian Faggella Pellegrino;Numero registro generale 19282/2024Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 14474/2026Data pubblicazione 15/05/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 945/2024 depositatail 09/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dallaConsigliera Antonella Pellecchia.1.

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Ordinanza — n. 14474/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1264 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112 e 115c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.)Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato lalegittimazione attiva della resistente anche con riferimento al creditoasseritamente ceduto da Prestitempo – Deutsche Bank S.p.A., pur inassenza del deposito in atti del relativo contratto di cessione.Deducono che la Corte territoriale abbia erroneamente invertito l’onereprobatorio e ritenuto tardiva una contestazione che riguardava unelemento costitutivo dell’azione monitoria, la cui prova incombevaesclusivamente sulla parte attrice in senso sostanziale.4.2.1.

Parole chiave

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recupero di crediti debito pecuniario assunzione di debito esdebitazione riconoscimento di debito attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
1264 e 2697 c.c., nonché all’art. 24 Cost.(art.
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Testo completo

vio, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele Parrilli;-ricorrente-controIFIS NPL INVESTING S.p.A. con sede legale in Venezia Mestre (VE), ViaTerraglio, 63 (C.F. 04494710272 - P.IVA 04570150278), già IFIS NPLS.p.A., a seguito di mero cambio di denominazione sociale Ifis NplInvesting Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato Antonio Christian Faggella Pellegrino;Numero registro generale 19282/2024Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 14474/2026Data pubblicazione 15/05/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 945/2024 depositatail 09/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dallaConsigliera Antonella Pellecchia.1.

Con decreto ingiuntivo n. 937/2017, il Tribunale di Velletri ingiunse aNPL Investing S.p.A. (già Banca IFIS S.p.A., per essa mandataria IFIS NPLServicing S.p.A.), della somma di euro 30.943,51, oltre accessori, qualeresiduo capitale e interessi derivanti da due contratti di finanziamentostipulati rispettivamente con Santander Consumer Bank S.p.A. e conPrestitempo – Deutsche Bank S.p.A., dei quali la società intimanteassumeva di essere divenuta cessionaria.decreto ingiuntivo, eccependo, tra l’altro, la carenza di legittimazioneazionati, la mancata o inefficace notificazione della cessione ai debitoriceduti, nonché la nullità dei contratti di finanziamento e delle preteseaccessorie, chiedendo la revoca del decreto opposto.Con ordinanza del 26‑30 gennaio 2018 era concessa la provvisoriaesecutorietà; la causa, istruita documentalmente, veniva decisaall’udienza del 16 maggio 2019 ai sensi dell’art. 281‑sexies c.p.c.Con sentenza n. 480/2020, il Tribunale di Velletri rigettava l’opposizione,confermando il decreto ingiuntivo, ritenendo, per quanto qui rileva,Numero registro generale 19282/2024Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 14474/2026Data pubblicazione 15/05/2026provata la legittimazione attiva della società opposta quale cessionaria deicrediti, nonché infondate o generiche le ulteriori censure sollevate, edisponeva la compensazione delle spese di lite.2.

Avverso tale decisione proponevano appello Flavio Degasperi e MetalSystem S.r.l.Con sentenza n. 945 pubblicata il 9 febbraio 2024, la Corte di appello diRoma rigettava l’appello e confermava la decisione di primo grado,ritenendo infondati tutti i motivi di gravame e valorizzando, quanto allalegittimazione attiva, la mancata tempestiva contestazione degli elementidedotti a prova della cessione e la sussistenza di una autonoma ratiodecidendi posta a fondamento della decisione di primo grado.3. Per la cassazione di tale sentenza Flavio Degasperi, in proprio e qualelegale rappresentante di Metal System S.r.l., ha proposto ricorso, affidatoa due motivi3.1.

Ha resistito IFIS NPL Investing S.p.A., per essa IFIS NPL ServicingS.p.A.non ha depositato conclusioni, mentre la ricorrente ha depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo i ricorrenti Flavio Degasperi e Metal System S.r.l.lamentano la Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e346 c.p.c., in relazione agli artt. 1264 e 2697 c.c., nonché all’art. 24 Cost.(art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.)Denunciano la violazione delle norme sull’onere della prova e sullacorrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte di appelloritenuto provata la legittimazione attiva di IFIS NPL Investing S.p.A.nonostante la mancata dimostrazione della cessione dei crediti azionati,Numero registro generale 19282/2024Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 14474/2026Data pubblicazione 15/05/2026nonché per aver qualificato come tardive allegazioni difensive ched’ufficio.Deducono altresì l’erroneo richiamo a una pretesa autonoma ratiodecidendi non suscettibile di sorreggere la decisione impugnata.4.1.1.

Il motivo è inammissibile.Occorre considerare che il decisum della sentenza impugnata, quantoall’esame del primo motivo di appello, là dove ha prima enunciato lamotivazione sulla carenza di legittimazione con riferimento a quantoprospettato con il motivo disattendentolo e, quindi, ha rilevato che nonera stata censurata una seconda ratio decidendi enunciata dal Tribunale inprimo grado (ultima proposizione della pagina 7 e prima della successiva,si è risolto nella constatazione che il motivo di appello era inammissibileper mancata impugnazione dell’altra ratio decidendi.

Di fronte a taletenore della decisione di appello, parte ricorrente avrebbe potuto e dovutoimpugnare – giusta Cass., Sez. Un., n. 3840 del 2007 – solo la secondaratio decidendi, perché in realtà il suo tenore la rendeva logicamentepreliminare in quanto inerente alla insussistenza della potestas iudicandi.Ebbene, nell’illustrazione del primo motivo di ricorso parte ricorrente noncontesta l’assunto della corte territoriale circa l’assenza di impugnazionedella detta ratio decidendi, ma del tutto inammissibilmente censura inquesta sede l’esattezza di essa per come enunciata dal tribunale.

A pag.,18, infatti, il motivo argomenta quanto segue: riprodurre da “nemmeno…fino alla prima proposizione della pagina successiva.Appare palese che parte ricorrente svolge qui la critica – giusta o sbagliatache sia - che avrebbe dovuto svolgere con l’atto di appello.Ma tanto è inidoneo a censurare il decisum della corte di appello sullamancata impugnazione della seconda ratio decidendi.L’impugnazione dell’altra ratio era inammissibile giusta il precedente delleSezioni Unite sopra richiamato.Numero registro generale 19282/2024Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 14474/2026Data pubblicazione 15/05/20264.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1264 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112 e 115c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.)Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato lalegittimazione attiva della resistente anche con riferimento al creditoasseritamente ceduto da Prestitempo – Deutsche Bank S.p.A., pur inassenza del deposito in atti del relativo contratto di cessione.Deducono che la Corte territoriale abbia erroneamente invertito l’onereprobatorio e ritenuto tardiva una contestazione che riguardava unelemento costitutivo dell’azione monitoria, la cui prova incombevaesclusivamente sulla parte attrice in senso sostanziale.4.2.1.

Il motivo è infondato. L’assenza di contestazione sulla cessione, omeglio l’ammissione della stessa cessione ravvisabile nella circostanzadella contestazione solo della sua oppponibilità, è palese che precludeva ilrilievo di ufficio della sua mancata prova. Il ragionamento di partericorrente è privo di pregio e corretta è la motivazione della corteterritoriale sulla preclusione della contestazione con la memoria ex art.183 n. 3 c.p.c.5. Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità liquidate comein dispositivo a favore della controricorrente seguono la soccombenza.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedi legittimità che liquida in complessivi Euro 4.600,00 di cui 4.400,00 peronorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore dellacontroricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 19282/2024Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 14474/2026Data pubblicazione 15/05/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Il PresidenteRaffaele Gaetano Antonio Frasca