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Ordinanza — n. 14470/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses defendant's territorial jurisdiction objection due to incomplete statutory argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14470/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the defendants' appeal regarding territorial jurisdiction, ruling that their objection was legally incomplete. The defendants failed to explicitly contest the existence of an authorized representative in the requested court's territory, a requirement mandated by Article 19 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court held that the exception was inadmissible and the original jurisdiction of the Turin Tribunal remained valid.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 1, c.p.c.; The failure to contest the existence of an authorized representative in the requested court's territory renders a territorial jurisdiction objection incomplete and inadmissible, thereby preserving the jurisdiction of the court adìto.

Parole chiave

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territorial jurisdiction incomplete exception authorized representative Code of Civil Procedure regulation of competence inadmissibility court adìto

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 1, c.p.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
d.m. 10.3.2014 n. 55
2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Il Presidente(Raffaele Frasca)

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 04/12/2024, n. 31121
Sez. 6, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018
Sez. 6, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014
Sez. 6, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013
Sez. 6, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011
Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008
Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005
Sez. 2, Sentenza n. 1018 del 07/02/1983

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Testo completo

cianna;- ricorrente -contro-) Unipol Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, e Gilotta Gaetana, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difesi dall’avv. Francesco Zarba;- controricorrente -proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino 10 marzo 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Torino1.

Nel 2024 Adriana Ravera convenne dinanzi al Tribunale di Torino lasocietà UnipolSai s.p.a. e Gaetana Gilotta, chiedendone la condanna insolido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale,avvenuto nel territorio del Comune di Palazzo Canavese ed ascritto aresponsabilità di Rosalia Perlongo (dante causa di Gaetana Gilotta),assicurata contro i rischi della responsabilità civile automobilistica dallasocietà UnipolSai.Numero registro generale 8841/2025N.R.G.: 8841/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4766/2025Numero di raccolta generale 14470/2026Data pubblicazione 15/05/20262.

Le convenute si costituirono col ministero del medesimo difensore edeccepirono l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino. Afondamento dell’eccezione dedussero (p. 2-3 della comparsa di costituzionee risposta):- il luogo ove era sorta l’obbligazione (Palazzo Canavese) rientravanella circoscrizione del Tribunale di Ivrea;- Gaetana Gilotta risiedeva a Piverone, comune anch’esso rientrantenella circoscrizione del Tribunale di Ivrea;- la Unipol aveva sede a Bologna, rientrante nella circoscrizione deltribunale di quella città.3. Con ordinanza 10.3.2025 il Tribunale di Torino ha dichiarato la propriaincompetenza per territorio.4.

L’ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza daAdriana Ravera.La Unipol e Gaetana Gilotta hanno resistito all’impugnazione.Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del regolamento e parteresistente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente deduce a fondamento del richiesto regolamento, tra altrededuzioni, l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza.Sostiene che i convenuti, nel formulare quell’eccezione, non indicarono tuttii possibili fori alternativi (indicazione richiesta a pena di inammissibilità dallagiurisprudenza di questa Corte).2.

Il motivo è fondato.Ambedue i convenuti, infatti, nel sollevare la suddetta eccezione non hannoindicato se nel luogo del giudice adìto (Torino) la Unipol avesse o nonavesse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, circostanza in tesiidonea a radicare la competenza di quel giudice.N.R.G.: 8841/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 8841/2025Numero sezionale 4766/2025Numero di raccolta generale 14470/2026Data pubblicazione 15/05/2026Né rilevano - al contrario di quanto eccepito dai resistenti - le deduzionieventualmente svolte dall’attrice nell’atto di citazione: quali che essefossero, in nessun modo avrebbero potuto esonerare i convenuti dall’oneredi completezza nella formulazione dell’eccezione di incompetenza.E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che nel caso di eccezione diincompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, lamancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza delcriterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.(cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di unostabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio conriferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezzadell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento dicompetenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, conradicamento della competenza del giudice adito (ex multis, Cass.

Sez. 3,04/12/2024, n. 31121; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.5725 del 07/03/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011; Sez.3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008; Sez. 3, Sentenza n. 24903 del25/11/2005, e via risalendo sino a Sez. 2, Sentenza n. 1018 del07/02/1983).2.1. L’incompletezza dell’eccezione di incompetenza ratione loci ha perconseguenza la sua inammissibilità, sicché resta radicata la competenza delTribunale di Torino.3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara la competenza del Tribunale di Torino;(-) fissa per la riassunzione il termine di mesi tre dalla comunicazione deldeposito della presente ordinanza;(-) condanna Gaetana Gilotta e la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in solido,alla rifusione in favore di Adriana Ravera delle spese del presente giudizioNumero registro generale 8841/2025N.R.G.: 8841/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4766/2025Numero di raccolta generale 14470/2026Data pubblicazione 15/05/2026per regolamento di competenza, che si liquidano nella somma di euro2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e speseforfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Il Presidente(Raffaele Frasca)