Italian Supreme Court dismisses appeal against interim order as procedural remedy for interim measures is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco Sassi's appeal inadmissible because it challenged an interim measure rather than a final judgment. Sassi alleged DAZN violated contract terms and consumer rights, seeking restoration of sports streaming services and payment adjustments. The court ruled that the optional regulation of jurisdiction procedure is strictly inapplicable to interim orders due to their provisional nature and lack of definitive legal effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 700 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: The optional regulation of jurisdiction procedure is inadmissible against interim measures because such orders lack the definitiveness and binding force required to serve as the subject of a competence regulation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
mo ex art. 86 c.p.c.;- ricorrenti -contro-) DAZN Ltd. Italian Branch;- intimata -per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro 15 gennaio2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;1. Francesco Sassi nel 2024 propose dinanzi al Tribunale di Catanzaro unricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., deducendo in estrema sintesi che lasocietà DAZN Ltd.
Italian Branch, con la quale sin dal 2022 intratteneva unrapporto di fornitura di servizi multimediali a pagamento per la visione dieventi sportivi, aveva in vario modo violato regole di legge, di contratto e dibuona fede: sia sospendendo ingiustificatamente la visione degli eventisportivi; sia esigendo il pagamento del canone con modalità non consentiteNumero registro generale 4326/2025N.R.G.: 4326/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4764/2025Numero di raccolta generale 14469/2026Data pubblicazione 15/05/2026e comunque non pattuite; sia violando i doveri di informazione verso ilconsumatore; sia esigendo pagamenti a fronte di prestazioni non eseguite;sia aumentando unilateralmente il canone senza preavviso né consensodell’abbonato.1.1.
Sulla base di tali allegazioni chiese al Tribunale di:a) ordinare alla Dazn di ripristinare la modalità di visione delle partitedi calcio serie A, attuata a tutto il mese di maggio 2024;b) disporre che il Ricorrente effettui il pagamento mensile del servizionella misura di € 30,99, utilizzando il versamento con "bollettino postale","bollettino postale", i cui modelli saranno fatti pervenire all'utente a cura delResistente. Questo è tenuto a riconoscere a Sassi Francesco il diritto direcesso da tale modalità di pagamento del servizio imposto dal Resistente;c) vietare alla Dazn di sospendere il servizio "oggettodell'abbonamento" senza l'avvertimento all'utente almeno 10 giorni prima did) Ordinare alla Dazn di ripetere con immediatezza al Ricorrente lesomme non dovute per assenza della prestazioni visive e di autorizzazione.2.
La DAZN Ltd. Italian Branch si costituì negando qualsiasi inadempimentoe deducendo essere il ricorrente moroso nel pagamento di quantocontrattualmente dovuto.3. Il Tribunale di Catanzaro, ritenuti insussistenti i presupposti perl’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, con ordinanza 14.1.2025escluse qualsiasi inadempimento da parte della società resistente, rigettò ilricorso e condannò il ricorrente ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c..4. Con ricorso formalmente qualificato “ricorso per regolamento facoltativodi competenza” Francesco Sassi ha dichiarato di volere impugnare:a) l’ordinanza cautelare sopra ricordata;N.R.G.: 4326/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 4326/2025Numero sezionale 4764/2025Numero di raccolta generale 14469/2026Data pubblicazione 15/05/2026b) il decreto col quale il Tribunale fissò l’udienza per la discussione delricorso, contestualmente escludendo di dovere provvedere inaudita alteraparte;c) l’atto di precetto notificatogli dal difensore della società DAZN, peril recupero delle spese di lite e della condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciataa carico dell’odierno ricorrente.5.
La DAZN Ltd. Italian Branch non si è difesa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso e di tutte le innumerevoliragioni di inammissibilità dello stesso, in quanto dirimente è il rilievo che ilricorso per regolamento di competenza - il quale, beninteso, non sollevaalcuna questione di competenza - è stato proposto avverso unprovvedimento cautelare, insuscettibile d’impugnazione in sede di legittimitàin quanto privo dei caratteri di decisorietà e definitività.Si ricorda, al riguardo, che: In materia di procedimenti cautelari, èinammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anchenell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede digiudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimentideclinatori della competenza - che, in sede cautelare, non possonoassurgere al "genus" della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurarela procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà edalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciatain esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbepriva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridicodel procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nellafattispecie, e a seguito di reclamo contro un'ordinanza emessa insede cautelare, il Tribunale del lavoro in composizione collegiale avevadeclinato la propria competenza a favore della Corte d'appello, che, a suavolta, si era dichiarata incompetente ed aveva richiesto, d'ufficio,il regolamento di competenza). (Cass., Sez.
Un., (ord.) n. 16091 del2009).N.R.G.: 4326/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 4326/2025Numero sezionale 4764/2025Numero di raccolta generale 14469/2026Data pubblicazione 15/05/20262. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della DAZN.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Il Presidente(Raffaele Frasca)