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Decreto — n. 14446/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14446/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14446/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Paola Maragliano, CinziaOdella, Renato Nuzzolo, Paolo Mattighello, Giovanni Merolla, DonataMorciano, Rosella Martini, Pamela Morelli, Maria Antonietta Marfella,Rossi, Daniela Pesaresi, Emanuele Pirondini, Federica Rivolta, BarbaraRossi, Giovanni Oldoni, Eloisa Scarso, Renato Francesco Rizzelli,domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Marco Tortorella,che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Università e della Ricerca,domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale delloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.115/2025 depositatail 09/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15899/2025Numero sezionale 226/2026Numero di raccolta generale 14446/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14446/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15899/2025Numero sezionale 226/2026Numero di raccolta generale 14446/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di difesa anticipo delle spese legittimazione a ricorrere prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Paola Maragliano, CinziaOdella, Renato Nuzzolo, Paolo Mattighello, Giovanni Merolla, DonataMorciano, Rosella Martini, Pamela Morelli, Maria Antonietta Marfella,Rossi, Daniela Pesaresi, Emanuele Pirondini, Federica Rivolta, BarbaraRossi, Giovanni Oldoni, Eloisa Scarso, Renato Francesco Rizzelli,domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Marco Tortorella,che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Università e della Ricerca,domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale delloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.115/2025 depositatail 09/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15899/2025Numero sezionale 226/2026Numero di raccolta generale 14446/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro13.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Il PresidenteLina Rubino