Decreto — n. 14445/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdi erede del dott.Sebastiano Sciolto, Alessia Spina, Alessandra Virdis, Sara Maria Viganò,Matteo Susanna, Emmanuele Tafuri, Andrea Toma, Marco Trapani,Alessandra Zannoni, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’AvvocatoMarco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delledomiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale DelloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.113/2025 depositatail 09/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15853/2025Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 14445/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14445/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15853/2025Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 14445/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
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di erede del dott.Sebastiano Sciolto, Alessia Spina, Alessandra Virdis, Sara Maria Viganò,Matteo Susanna, Emmanuele Tafuri, Andrea Toma, Marco Trapani,Alessandra Zannoni, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’AvvocatoMarco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delledomiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale DelloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.113/2025 depositatail 09/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15853/2025Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 14445/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre a eventualispese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Il PresidenteLina Rubino