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Decreto — n. 14445/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14445/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14445/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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di erede del dott.Sebastiano Sciolto, Alessia Spina, Alessandra Virdis, Sara Maria Viganò,Matteo Susanna, Emmanuele Tafuri, Andrea Toma, Marco Trapani,Alessandra Zannoni, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’AvvocatoMarco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delledomiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale DelloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.113/2025 depositatail 09/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15853/2025Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 14445/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14445/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15853/2025Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 14445/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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correzione di errore materiale errore nella commisurazione della pena risarcimento per errore giudiziario errore scusabile erroneità manifesta violazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15853/2025Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 14445/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

di erede del dott.Sebastiano Sciolto, Alessia Spina, Alessandra Virdis, Sara Maria Viganò,Matteo Susanna, Emmanuele Tafuri, Andrea Toma, Marco Trapani,Alessandra Zannoni, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’AvvocatoMarco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delledomiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale DelloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.113/2025 depositatail 09/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15853/2025Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 14445/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre a eventualispese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Il PresidenteLina Rubino