Decreto — n. 14442/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATeresa Altobelli,Antonio Fava, Antonella Covelli, Raffaele Lombardi, Stefania Piloni, ErikaPasquetto, Elisa Fustini, Massimiliano Monti, Antonio Gallo, domiciliati exlege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Marco Tortorella, che lirappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze,domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale DelloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5710/2024 depositatail 16/09/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 6983/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 14442/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14442/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 6983/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 14442/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
Teresa Altobelli,Antonio Fava, Antonella Covelli, Raffaele Lombardi, Stefania Piloni, ErikaPasquetto, Elisa Fustini, Massimiliano Monti, Antonio Gallo, domiciliati exlege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Marco Tortorella, che lirappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze,domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale DelloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5710/2024 depositatail 16/09/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 6983/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 14442/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Il PresidenteRubino Lina