Decreto — n. 14440/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARosa Russo, inqualità di eredi del dott. Salvatore Taranto, Francesco Spinelli, ClaudioSpinelli, Rina Selva, Domenico Squillante, Michele Tagliani, Paolo Stronati,Onofrio Usai, Alberto Tesser, Lia Teglio, Fernando Totti, Giulia Tassone,Stefano Tondi, Paolo Travaglia Zanibon, Bruno Timpano, MassimoValagussa, Fausto Valentini, Tiziana Varisco, Nicola Valenti, LeonardoVarotto, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato MarcoTortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delledella Ricerca, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’AvvocaturaGenerale Dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.262/2024 depositatail 15/01/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 17512/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 14440/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14440/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Salvatore Taranto, Francesco Spinelli, ClaudioSpinelli, Rina Selva, Domenico Squillante, Michele Tagliani, Paolo Stronati,Onofrio Usai, Alberto Tesser, Lia Teglio, Fernando Totti, Giulia Tassone,Stefano Tondi, Paolo Travaglia Zanibon, Bruno Timpano, MassimoValagussa, Fausto Valentini, Tiziana Varisco, Nicola Valenti, LeonardoVarotto, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato MarcoTortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delledella Ricerca, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’AvvocaturaGenerale Dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.262/2024 depositatail 15/01/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 17512/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 14440/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
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Rosa Russo, inqualità di eredi del dott. Salvatore Taranto, Francesco Spinelli, ClaudioSpinelli, Rina Selva, Domenico Squillante, Michele Tagliani, Paolo Stronati,Onofrio Usai, Alberto Tesser, Lia Teglio, Fernando Totti, Giulia Tassone,Stefano Tondi, Paolo Travaglia Zanibon, Bruno Timpano, MassimoValagussa, Fausto Valentini, Tiziana Varisco, Nicola Valenti, LeonardoVarotto, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato MarcoTortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delledella Ricerca, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’AvvocaturaGenerale Dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.262/2024 depositatail 15/01/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 17512/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 14440/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il PresidenteLina Rubino