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Decreto — n. 14438/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14438/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14438/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Angeloni, Luisa Piccini,Marco Araldi, Anna Maria Burato, Franco Napoli, Rossella Masini, ElviraCommissari, Arcangela Garofalo, Adolfo Francesco Porto, SalvatoreZagarella, Aurora Tudino, Fiorenza Trevisan, Marcello Simone, GiuseppeTabasso, Elisa Verani, Pietro Ruisi, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pecdell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7849/2023 depositatail 05/12/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13891/2024Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 14438/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14438/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13891/2024Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 14438/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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recupero dei costi condono delle spese procedurali anticipi delle spese spese d'esecuzione spese di difesa calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Angeloni, Luisa Piccini,Marco Araldi, Anna Maria Burato, Franco Napoli, Rossella Masini, ElviraCommissari, Arcangela Garofalo, Adolfo Francesco Porto, SalvatoreZagarella, Aurora Tudino, Fiorenza Trevisan, Marcello Simone, GiuseppeTabasso, Elisa Verani, Pietro Ruisi, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pecdell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7849/2023 depositatail 05/12/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13891/2024Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 14438/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il PresidenteLina Rubino