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Decreto — n. 14437/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14437/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14437/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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incenzo Amaro, IvoCera, Pietro Gallina, Stefano Bonvini, Francesca Galeffi, Lorenzo Barusi,Stefano Borgato, Samanta Bini, Gianmarco De Donato, AlbertoRita dell'Anna, Elisabetta Gazzerro, Ciro Comparetto, Angelo Fontana,Piero Battocchio, Fabrizia Bonaguri, con domicilio digitale presso l’indirizzopec dell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, Ministero Della Salute, Ministerodell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero dell’Economia e delleGenerale Dello Stato, che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8202/2022 depositatail 19/12/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 13589/2023Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 14437/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14437/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 13589/2023Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 14437/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.

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Testo completo

incenzo Amaro, IvoCera, Pietro Gallina, Stefano Bonvini, Francesca Galeffi, Lorenzo Barusi,Stefano Borgato, Samanta Bini, Gianmarco De Donato, AlbertoRita dell'Anna, Elisabetta Gazzerro, Ciro Comparetto, Angelo Fontana,Piero Battocchio, Fabrizia Bonaguri, con domicilio digitale presso l’indirizzopec dell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, Ministero Della Salute, Ministerodell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero dell’Economia e delleGenerale Dello Stato, che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8202/2022 depositatail 19/12/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 13589/2023Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 14437/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre aeventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il PresidenteLina Rubino