Decreto — n. 14436/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiotti, Ugo Braga, ValerioAgostino Bruno Gianfranco Benetello, Gabriele Benna, Marina Biancatelli,Luisa Bragantini, Renato Bruni, Cesare Francesco Cannemi, GabrieleCatena, Biagina Chierchia, Carlo Antonio Casamassima, Maria GraziaCattaneo, Zeno Cembe-ternex, Renato Casadei, Delia Cassera, LilianaSecco, Maria Pia Luisa Pisoni, Annamaria Pennacchio, Mario Quisisana,Gilberto Franco, Lora Cipollone, Simonetta Nava, Carlo d'Auria, condomicilio digitale ex lege presso l’Avvocato Marco Tortorella, che lirappresenta e difende-ricorrenti-nonché daGiancarlo Balzano Valeria, De Matteis, Tommaso Bonanni, con domiciliodigitale ex lege presso l’Avvocato Carlo Amoruso, che li rappresenta edifende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, Ministero dell'Economia E DelleRicerca, con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generale dello Stato,che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8053/2022 depositatail 13/12/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 12623/2023Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 14436/2026Data pubblicazione 15/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14436/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Numero registro generale 12623/2023Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 14436/2026Data pubblicazione 15/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
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iotti, Ugo Braga, ValerioAgostino Bruno Gianfranco Benetello, Gabriele Benna, Marina Biancatelli,Luisa Bragantini, Renato Bruni, Cesare Francesco Cannemi, GabrieleCatena, Biagina Chierchia, Carlo Antonio Casamassima, Maria GraziaCattaneo, Zeno Cembe-ternex, Renato Casadei, Delia Cassera, LilianaSecco, Maria Pia Luisa Pisoni, Annamaria Pennacchio, Mario Quisisana,Gilberto Franco, Lora Cipollone, Simonetta Nava, Carlo d'Auria, condomicilio digitale ex lege presso l’Avvocato Marco Tortorella, che lirappresenta e difende-ricorrenti-nonché daGiancarlo Balzano Valeria, De Matteis, Tommaso Bonanni, con domiciliodigitale ex lege presso l’Avvocato Carlo Amoruso, che li rappresenta edifende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, Ministero dell'Economia E DelleRicerca, con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generale dello Stato,che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8053/2022 depositatail 13/12/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 12623/2023Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 14436/2026Data pubblicazione 15/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quantoai ricorrenti patrocinati dall’avv. Amoruso, in euro 1.800,00, e, quanto airicorrenti patrocinati dall’avv. Tortorella, in euro in Euro 12.000,00 percompensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il PresidenteLina Rubino