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Decreto — n. 14435/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14435/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14435/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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, Elio Padua, Pier LuigiPagnoni, Vincenzo Michele Patavino, Stefano Parduzzi, Antonio MariaPinna, Marina Piccaro, Giacomo Piccione, Nolita Pulera', GianfrancoPogliano, Leopoldo Pisacane, Antonio Pisapia, Vincenzo Rao, ClaudioRovesta, Antonella Rita Restelli, Anna Cavalmoretti, Gerlando Riolo, condomicilio digitale presso l’indirizzo pec, come in atti, dell’Avvocato MarcoTortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec, come in atti,dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ope legis la rappresenta edifende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2353/2025 depositatail 13/04/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14435/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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art. 391 cod.proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24181/2025Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 14435/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

, Elio Padua, Pier LuigiPagnoni, Vincenzo Michele Patavino, Stefano Parduzzi, Antonio MariaPinna, Marina Piccaro, Giacomo Piccione, Nolita Pulera', GianfrancoPogliano, Leopoldo Pisacane, Antonio Pisapia, Vincenzo Rao, ClaudioRovesta, Antonella Rita Restelli, Anna Cavalmoretti, Gerlando Riolo, condomicilio digitale presso l’indirizzo pec, come in atti, dell’Avvocato MarcoTortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec, come in atti,dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ope legis la rappresenta edifende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2353/2025 depositatail 13/04/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24181/2025Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 14435/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre aeventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 11/05/2026Il PresidenteLina Rubino