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Ordinanza — n. 14414/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses most appeals but partially allows one regarding cost allocation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14414/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeals of numerous individuals, declaring the proceedings against Maria Adele Moschella and Silvia Marzotta extinguished by withdrawal. While rejecting the majority of arguments, the court partially accepted the fifth ground raised by Giampietro Gasparini, quashing the lower judgment on specific points. Consequently, the appellants were ordered to pay significant costs to the Presidency of the Council of Ministers.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 97 c.p.c.: The court may declare proceedings extinguished upon withdrawal and order joint liability for costs among appellants when specific grounds are rejected.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Civil Procedure Costs Allocation Joint Liability Appeal Dismissal Withdrawal of Suit

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Art. 97 c.p.c.
Art. 96, terzo comma, c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Il primo motivo del ricorso di Giampietro Gasparini.Col primo motivo è denunciato il vizio di nullità della sentenza, ex art. 132,secondo comma, n.
art. 100 c.p
art. 103 c.p
10c.p.c., e dunque in base ai seguenti criteri:(a) nel caso di cause cumulate proposte da più persone contro ilmedesimo convenuto, ex art. 103 c.p.c., in base alla domanda di valore piùelevato (Cass.
art. 10 c.p
art. 118 disp. att. c.p
25388 del 2023, alle cuiN.R.G.: 26064/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 26064/2022Numero sezionale 4761/2025Numero di raccolta generale 14414/2026Data pubblicazione 15/05/2026motivazioni si può qui rinviare ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimoperiodo, disp.
art. 97 c.p
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367

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Testo completo

ricorrente -nonché da-) Manarolo Gerardo Ottavio, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difeso dall’avv. Marco Tortorella;- ricorrente -nonché da-) Roberto Carusi, Carlo De Giorgi, Giovanni De Giorgi, GiovannaGabbanini, Francesco Gabrielli, Giovanni Gaddoni, StefaniaGaglianone, Alfonso Galati, Ferdinando Gallo, Angelo Gandolfi,Rainer Gans, Elisabetta Garavani, Maria Gargano, Franco Garofalo,Antonio Gatti, Sergio Gazzanelli, Carlo Gazzarrini, Antonio Germani,Giuliano Gheller, Giuseppina Gherardini, Gherardo Gherarducci,Marco Giacomini, Francesco Gialdini, Maria Giammona, Maria LuisaGianfaldoni, Rachele Giordano, Gherardo Maria Giorgis, LeoneGiovacchini, Giulia Giovannini, Mario Alberto Giuliano, Paolo Gozzi,Orazio Luigi Grassi, Ilvo Gratton, Luigina Graziani, Vito Grieco,Giuseppe Grioni, Walter Gualtieri, Riccardo Guarducci, BrunellaAntonia Guasconi, Domenico Guercia, Francisco Guerra Gallegos,Numero registro generale 26064/2022N.R.G.: 26064/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4761/2025Numero di raccolta generale 14414/2026Data pubblicazione 15/05/2026Mario Guidotti, Sebastiano Gulisano, Giovanni Iacoviello, CarolinaCaterina Rosa Ianniello, Stefano Iapichino, Hagi AbdulkadirIbrahim, Adriana Ieni, Paola Imarisio, Gaetano Imbimbo, TizianaIori, Emilio Iuliano, Marta Jorfida, Michele Klain, Anna VittoriaKluzer, Ignazio La Mantia, Filomena Laganà, Livia Laich, FrancescoLanatà, Natalia Lattuada, Giovanni Lauriola, Giuseppe Ledà d'Ittiri,Giovanni Lenzi, Francesco Saverio Leonardi Cattolica, JosephineAsiimwe Leone, Cinzia Lerario, Antonio Lerro, Massimino Liguori,Marco Limarzi, Vincenzo Liotta, Vincenzo Liotta, Giuseppe LoGiudice, Caterina Lo Presti, Patrizia Lo Sapio, Marco Locci, VincenzoLoiaconi, Ubaldo Loiero, Cataldo Loiodice, Giuseppina Lombardi,Anna Maria Lombardo, Filippa Lombardo, Cirino Lomeo, MarcoLovati, Luciana Lui, Aldo Lupo, Giacomo Lus, Anna Macchieraldo,Antonio Madeo, Renzo Maestrini, Giuseppe Maggio, Claudia Maggio,Angelo Maggioni, Umberto Maione, Gioacchino Majone, MarcellaMalknecht, Chiara Regalia, Giulia Regalia, Anna Regalia, CaterinaMammola, Giuseppe Mancino, Iva Manghi, Giovanni AntonioMangiola, Laura Marchesi, Paolo Marinari, Fabrizio Marola, GiuseppeMarotta, Giuseppina Marotta, Silvia Marzotta, Donatella Mascheroni,Stefano Masi, Anna Maria Masino, Leo Massari, Angelo Mastracco,Ornella Mastrogiacomo, Marco Materassi, Marco Matucci Cerinic,Giovanni Maurizi, Danilo Renato Mazzacane, Patricia Mazzaglia,Mauro Mazzolai, Gabriella Winni Mazzoli, Luca Mazzoni, LucianoMazzucca, Silvana Mela, Maria Cristina Mencoboni, Beatrice Mesini,Giovanni Milani, Clelia Militi, Giorgio Minotti, Salvatore Mirabile,Maria Alessandra Mirri, Paola Modena, Mario Moi, Carlo Molino,Augusto Montebello, Gaspare Montegrosso, Grazietta Moreddu,Laura Elena Maria Mornacco, Agnese Moro, Maria Adele Moschella,Milena Mozzini, Anna Carla Muntoni, Robert Mussner, Ivano Nardi,Lucia Nava, Giovanni Negri, Patrizia Nencini, Antonio Nericcio,Elisabetta Nicolai, Marco Nicolini, Ermenegildo Niutta, OrazioAntonio Nocco, Gian Pietro Noè, Luigi Nunziato, GiovanbattistaNumero registro generale 26064/2022N.R.G.: 26064/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4761/2025Numero di raccolta generale 14414/2026Data pubblicazione 15/05/2026Oliva, Renato Orsenigo, Patrizia Ortolani, Raffaella Osti, MariaVentura, Alberto Lo Forte, Aldo Lo Forte, domiciliati ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difeso dall’avv.

Marco Tortorella;- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delledei rispettivi ministri pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PECdel proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 28 aprile 2022 n. 2786;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;1.

In data non indicata dalle parti né dalla sentenza impugnata, tutti gliodierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza delConsiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, ilMinistero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione immatricolandosi in anni compreso tra il 1979 edil 1993;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedelle suddette direttive.Numero registro generale 26064/2022N.R.G.: 26064/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4761/2025Numero di raccolta generale 14414/2026Data pubblicazione 15/05/20262.

Il Tribunale di Roma con sentenza 19.7.2016 n. 14527, esclusa lalegitimatio ad causam dei Ministeri, dichiarò prescritto il diritto vantato dagliLa sentenza fu appellata dai soccombenti, con separati atti di impugnazionepoi riuniti.3. Con sentenza 28 aprile 2022 n. 2786 la Corte d’appello di Roma rigettò ilgravame (ad eccezione di quello proposto da Maria Franco, estranea alpresente giudizio di legittimità).4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione con separatiricorsi:-) da Giampietro Gasparini con ricorso basato su cinque motivi;-) da Gerardo Ottavio Manarolo, con ricorso fondato su un motivo;-) da Roberto Carusi ed altre 169 parti (intendendo come “parte”unica anche gli eredi degli originari attori deceduti nelle more del giudizio);tale gruppo sarà d’ora innanzi indicato come “il gruppo Carusi”.5.

La Presidenza del Consiglio ed i tre ministeri indicati in epigrafe hannodepositato tre separati controricorsi per contrastare le tre impugnazionisuddette.6. Prima dell’odierna adunanza camerale:-) Maria Adele Moschella e Silvia Marzotta hanno rinunciato al ricorso;-) Giampietro Gasparini ha revocato il precedente difensore econferito mandato difensivo all’avv. Alessandro D’Urbano;-) Gerardo Ottavio Manarolo ha revocato il precedente difensore econferito mandato difensivo all’avv. Marco Tortorella.7. Sia il difensore di Giampietro Gasparini che il difensore degli altriricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 26064/2022N.R.G.: 26064/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4761/2025Numero di raccolta generale 14414/2026Data pubblicazione 15/05/20261.

Il primo motivo del ricorso di Giampietro Gasparini.Col primo motivo è denunciato il vizio di nullità della sentenza, ex art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., per non essersi pronunciata sul motivod’appello concernente la legittimazione passiva dei tre ministeri convenuti.1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c..L’appello di Giampietro Gasparini è stato rigettato nel merito perintervenuta prescrizione, e tale statuizione sarebbe rimasta comunqueimmutata, quale che fosse stata la sorte del motivo d’appello concernente lalegitimatio ad causam dei tre ministeri indicati in epigrafe.Pertanto l’accoglimento del motivo di ricorso in esame nessun fruttoporterebbe alla pretesa attorea.1.2.

Reputa doveroso il Collegio aggiungere che giustamente la Corted’appello omise di pronunciarsi sulla censura concernente la legittimazionepassiva sostanziale dei tre ministeri: quella censura infatti rimase assorbitadall’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, posto che rispetto ad unaobbligazione inesistente è vano discorrere di chi sia il debitore.2. Il secondo motivo del ricorso di Giampietro Gasparini.Il secondo motivo censura la statuizione di accoglimento dell’eccezione diprescrizione. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cuiha ravvisato l’exordium praescriptionis individuato nella data del27.10.1999.2.1.

Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto alrisarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11N.R.G.: 26064/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 26064/2022Numero sezionale 4761/2025Numero di raccolta generale 14414/2026Data pubblicazione 15/05/2026ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dalgiudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014,Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958del 31/01/2024;

Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati dalleSezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022).1.2.

Che il diritto al risarcimento del danno vantato dai ricorrenti nonpotesse essere esercitato “per incertezza” è pretesa infondata.L’obbligo per gli Stati membri di remunerare gli iscritti alle scuole dispecializzazione fu introdotto dall’art. 1, secondo paragrafo, di cui all’“Allegato” introdotto dall’art. 13 della Direttiva 1982/76.Tale norma è redatta in termini così limpidi da non consentire divagazioni(“ces postes font l'objet d'une remuneration appropriee”, ovvero “laformazione è oggetto di adeguata rimunerazione”).La Direttiva fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il15 febbraio 1982 (GUCE n. L-043), e l’art. 16 della suddetta Direttiva1982/76 ne imponeva il recepimento entro il 31.12.1982.Sostenere dunque che a fronte d’un testo così chiaro gli odierni ricorrenti“non potessero sapere” di avere un diritto è tesi insostenibile.

E se lo Stato,con poco zelo, impiegò nove anni per recepire la Direttiva, non più zelantifurono gli odierni ricorrenti, che ne impiegarono trenta per avvedersi diavere un diritto di credito.1.3. I princìpi appena riassunti sono puntualmente conformiall’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza EmmottN.R.G.: 26064/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 26064/2022Numero sezionale 4761/2025Numero di raccolta generale 14414/2026Data pubblicazione 15/05/2026(CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C-452/09).

In tale sentenza infatti siè affermato che:(a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttivacomunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento deldanno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporreall’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suocomportamento a causare la tardività del ricorso:(b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione deldiritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine diprescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenutoda questa Corte:

Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01).E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italianoall’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazionenon era né dubitabile, né incerto, per quanto già detto.E’ dunque insostenibile la tesi invocata dai ricorrenti, secondo cui in subiectamateria essi non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto scaturentedall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Statoitaliano.3. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso di Giampietro Gasparini.I motivi indicati discorrono del quantum e sono inammissibili, in quantotrattano questioni di cui la sentenza impugnata non s’è occupata perchéassorbite.4.

Il quinto motivo del ricorso di Giampietro Gasparini.Il quinto motivo contiene due censure così riassumibili:-) omessa pronuncia sul motivo d’appello concernente le spese diprimo grado;-) sovrastima delle spese di secondo grado quanto a:-) scaglione applicato;-) liquidazione della fase di trattazione e decisione, che non cifurono;Numero registro generale 26064/2022N.R.G.: 26064/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4761/2025Numero di raccolta generale 14414/2026Data pubblicazione 15/05/2026-) mancanza di motivazione.4.1. La censura concernente l’omessa pronuncia sul motivo d’appelloconcernente la regolazione delle spese di primo grado è fondata.La causa tuttavia può essere decisa nel merito rigettando l’appello econfermando le spese liquidate dal Tribunale (euro 12.087: importoconcernente il qui ricorrente ed altri medici).

Il Tribunale, infatti, hacorrettamente applicato il principio della soccombenza, né sussistevano“gravi ed eccezionali motivi” per procedere alla compensazione.4.2. La censura concernente le quantificazione delle spese del giudiziod’appello è infondata.Per quanto attiene alla determinazione del valore della causa su cuicomputare il compenso, questo si deve determinare ai sensi dell’art. 10c.p.c., e dunque in base ai seguenti criteri:(a) nel caso di cause cumulate proposte da più persone contro ilmedesimo convenuto, ex art. 103 c.p.c., in base alla domanda di valore piùelevato (Cass.

Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367);(b) maggiorando il valore della causa così determinato degli interessiscaduti prima della domanda (art. 10 c.p.c.).Nel caso di specie la domanda di valore più elevato proposta in primo gradofu di euro 55.000 euro più interessi e rivalutazione dal 1988: e dunque264.000 euro.Per una causa di tale valore il compenso massimo era 35.000 euro damaggiorare ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, del 30% per ciascunappellante dal 2° al 10°, e del 10% per ciascun appellante dall’11° al 30°(Cass. Sez. 3, 31/01/2024, n. 2956).Le spese liquidate dalla Corte d’appello non hanno ecceduto tale limite; né èsindacabile in questa sede la valutazione del giudice di merito all’internodella “banda di oscillazione” tra minimo e massimo.4.3.

Quanto alla liquidazione del compenso per la “trattazione” della causa,la censura è inammissibile per difetto di rilevanza.N.R.G.: 26064/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 26064/2022Numero sezionale 4761/2025Numero di raccolta generale 14414/2026Data pubblicazione 15/05/2026Infatti, anche espungendo tale voce, il compenso massimo liquidabilesarebbe stato di euro 24.490 da maggiorare per il numero di parti, sicché laCorte d’appello comunque non avrebbe ecceduto il parametro massimo.4.4. Quanto alla liquidazione del compenso per la fase decisionale, vale ilprincipio per cui anche qualora non siano state depositate le comparseconclusionali e le memorie di replica, “spetta comunque il riconoscimentodei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4,comma 5, lett.

d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie diconclusivo del giudizio” (Cass. Sez. 6, 20/02/2023, n. 5289).2. Il ricorso di Gerardo Ottavio Manarolo.L’unico motivo censura l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione ed èinammissibile ex 360-bis, n. 1, c.p.c. per le ragioni già indicate ai §§ 1.1 ess..3. Il primo motivo del ricorso del “gruppo Carusi”.Il primo motivo censura l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.Esso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. per le ragioni già indicateai §§ 1.1 e ss..4.

Il secondo motivo del ricorso del “gruppo Carusi”.Il secondo motivo concerne la posizione del solo Roberto Carusi.È censurata la statuizione con cui la Corte d’appello ha rigettato la domandasul presupposto che la specializzazione conseguita da Roberto Carusi(medicina dello sport) non rientrava negli elenchi previsti dalle direttive75/362 e 75/363.4.1. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già indicate - exaliis - da Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del 17/06/2025; Sez. U, Sentenza n.26603 del 14/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30/05/2024;

Cass.n. 3175 del 2024; n. 25414 del 2022; n. 25388 del 2023, alle cuiN.R.G.: 26064/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 26064/2022Numero sezionale 4761/2025Numero di raccolta generale 14414/2026Data pubblicazione 15/05/2026motivazioni si può qui rinviare ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimoperiodo, disp. att. c.p.c..5. L’istanza rivolta a questa Corte affinché investa la Corte di giustiziadell’Unione Europea della questione della compatibilità dell’ordinamentocomunitario con le norme nazionali in tema di prescrizione èmanifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermateda questa Corte, in non meno di centonovantasei decisioni su fattispecieidentiche, molte delle quali pronunciate su ricorsi proposti dal medesimodifensore dei ricorrenti del “gruppo Carusi”, motivazioni cui si rinvia ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del6/2/2024;

Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanzan. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).5.1. Quanto alle sole ricorrenti Maria Adele Moschella e Silvia Marzotta sideve dare atto della loro rinuncia al ricorso e, dunque, deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione riguardo ai loro rapporti processuali.La desistenza dal giudizio giustifica la compensazione delle spese quanto adetti rapporti processuali.6. La manifesta infondatezza delle tesi sostenute da tutti gli altri ricorrenti,la contrarietà di esse rispetto ad un più che consolidato orientamento diquesta Corte, la circostanza che i ricorrenti hanno posto in non caleconsolidata ed uniforme giurisprudenza di legittimità, ne giustifica lacondanna ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c..7.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 385c.p.c..7.1. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore dellacausa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque inbase alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n.10367).Numero registro generale 26064/2022N.R.G.: 26064/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4761/2025Numero di raccolta generale 14414/2026Data pubblicazione 15/05/2026In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna delloStato italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno difrequenza della scuola di specializzazione, “oltre interessi e rivalutazionemonetaria” (atto di citaz., p. 12-13).Diversi attori (ad es., Marco Lovati) frequentarono un corso dispecializzazione quinquennale: la domanda più elevata fu dunque pari adeuro 55.519,1 oltre interessi e rivalutazione.7.2.

Il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gliinteressi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondocomma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condannadello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, ela più risalente delle specializzazioni quinquennali si concluse nel 1988, alvalore della domanda si devono sommare almeno ventisei anni di interessi erivalutazione, posto che il giudizio di primo grado (del quale nessuna delleparti ha indicato l’inizio) fu introdotto comunque non prima del 2016, annodella sentenza pronunciata dal Tribunale).

Il valore della domanda piùelevata era dunque pari ad euro 214.069,94 attuali.A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra52.001 e 260.000 euro.7.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimomodifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);-) individuando quale parametro il valore - pari al minimo - di euro2.940, in considerazione della natura ormai “settled” delle questioni postedai ricorrenti;-) solo per quanto concerne il “gruppo Carusi”, aumentando ilsuddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno deisoccombenti successivo al primo fino al decimo (e quindi del 270%), e poidi un ulteriore 10% per ciascun ricorrente dall’11° (compreso) al 30°, eNumero registro generale 26064/2022N.R.G.: 26064/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4761/2025Numero di raccolta generale 14414/2026Data pubblicazione 15/05/2026quindi di un ulteriore 20%, e così complessivamente del 470% (ex multis,Cass.

Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).Il totale ascende dunque ad euro 2.940 maggiorati del 470%, ovvero euro16.758 che vanno posti a carico dei ricorrenti del “gruppo Carusi”, in solido,ex art. 97 c.p.c..P.q.m.(-) dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione quanto allericorrenti Maria Adele Moschella e Silvia Marzotta e, visto il secondo commadell’art. 391 c.p.c., compensa le spese riguardo ai relativi rapportiprocessuali;(-) rigetta tutti i ricorsi, ad eccezione del quinto motivo del ricorso diGiampietro Gasparini, in accoglimento parziale del quale cassa la sentenzaimpugnata per quanto indicato in motivazione e, decidendo nel merito,rigetta il motivo di appello concernente la regolazione delle spese delgiudizio di primo grado;(-) condanna Giampietro Gasparini alla rifusione in favore della Presidenzadel Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, chesi liquidano nella somma di euro 2.940, oltre spese prenotate a debito;(-) condanna Giampietro Gasparini al pagamento in favore della Presidenzadel Consiglio dei Ministri della somma di euro 1.000 ex art. 96, terzocomma, c.p.c.;(-) condanna Gerardo Ottavio Manarolo alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.940, oltre speseprenotate a debito;(-) condanna Gerardo Ottavio Manarolo al pagamento in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 1.000 ex art. 96,terzo comma, c.p.c.;(-) condanna i ricorrenti del “gruppo Carusi” in solido (ad eccezione di MariaAdele Moschella e Silvia Marzotta), alla rifusione in favore della Presidenzadel Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, chesi liquidano nella somma di euro 16.758, oltre spese prenotate a debito;N.R.G.: 26064/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 26064/2022Numero sezionale 4761/2025Numero di raccolta generale 14414/2026Data pubblicazione 15/05/2026(-) condanna i ricorrenti del “gruppo Carusi” in solido (ad eccezione di MariaAdele Moschella e Silvia Marzotta) al pagamento in favore della Presidenzadel Consiglio dei Ministri della somma di euro 8.000 ex art. 96, terzocomma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, ad eccezione di Maria Adele Moschella e Silvia Marzotta, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Il Presidente(Raffaele Frasca)