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Ordinanza — n. 14392/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows EU directive claim for medical specialization remuneration starting Jan 1983.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14392/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation allowed Beatrice Dall'Olio's appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of her damages claim. Dall'Olio argued that EU directives required adequate remuneration for medical specializations, but the lower courts rejected her right to compensation because she began her studies in 1981, prior to the relevant directive's mandatory entry into force. The Court ruled that while the situation originated before the directive, the obligation to pay adequate remuneration applies retroactively to the period starting January 1, 1983, for any training initiated in 1982 or later, thereby granting her a partial right to damages for that specific timeframe.

Regesto Legislator

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Directive 82/76/EEC; Directive 75/363/EEC: The obligation to provide adequate remuneration for medical specializations applies retroactively to the period starting January 1, 1983, for trainees who began their programs in 1982 or later, even if the program started before the directive's mandatory entry into force.

Parole chiave

Generato dall'IA
EU Directive 82/76 Medical Specialization Remuneration Obligation Retroactive Application Damages Claim Cassazione Civile State Liability

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Directive 82/76/EEC
Directive 75/362/CEE
Directive 75/363/CEE
Directive 82/76/CEE

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C-590/20
n. 20278 del 23/06/2022

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Testo completo

o Cingolani ed AndreaGuerra;- ricorrente -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall’Avvocatura Generale Dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 20 luglio 2021 n. 5358;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;1. Nel 2015 l’odierna ricorrente convenne dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritta ad unascuola di specializzazione;-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;Numero registro generale 5523/2022N.R.G.: 5523/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4758/2025Numero di raccolta generale 14392/2026Data pubblicazione 15/05/2026-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Concluse pertanto chiedendo la condanna dell’Amministrazione convenuta alrisarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedelle suddette direttive.2.

Con sentenza 5.4.2016 n. 6954 il Tribunale rigettò la domanda.La sentenza fu appellata dalla soccombente.3. Con sentenza 20.7.2021 n. 5358 la Corte d’appello rigettò il gravame.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da BeatriceDall’Olio con ricorso fondato su un motivo.La Presidenza del Consiglio ha depositato un “atto di costituzione” al fine dipartecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo unico di ricorso.Con l’unico motivo di ricorso Beatrice Dall’Olio denuncia l’erroneità dellasentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il suo diritto al risarcimento,per il solo fatto di avere iniziato la scuola di specializzazione nel 1981 (edunque prima che divenisse cogente per gli Stati membri dell’Unioneeuropea l’obbligo di introdurre norme che riconoscessero una adeguataremunerazione agli iscritti alle scuole di specializzazione post lauream).1.1.

Il motivo è fondato.Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez.un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia lamedesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso.N.R.G.: 5523/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 5523/2022Numero sezionale 4758/2025Numero di raccolta generale 14392/2026Data pubblicazione 15/05/2026La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, incausa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si siaiscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore delladirettiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva apartire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione diquest’ultima.Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a temporidotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per ilperiodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita,essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato delladirettiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, allestesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29gennaio 1982, della direttiva 82/76”.Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, lequali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto alrisarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n.82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazionenegli anni accademici anteriori al 1982-1983.In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempointercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola dispecializzazione.2.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudicedi rinvio.P.q.m.(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Numero registro generale 5523/2022N.R.G.: 5523/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4758/2025Numero di raccolta generale 14392/2026Data pubblicazione 15/05/2026Il Presidente(Raffaele Frasca)