Cassation appeal dismissed for failure to deposit authentic copy of appealed second-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the authentic copy of the second-instance judgment. Although the appellant claimed to impugne the Court of Appeal's ruling, the submitted file contained only the first-instance decision. Consequently, the court ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs and a unified contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the authentic copy of the judgment being impugned, as the court cannot verify the contested decision without it.
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Generato dall'IATesto completo
16D643J), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controREGIONE MARCHE, rappresentata e difesa dall’avv. Sara Api (c.f.PAISRA84R52D749E) e dall’avv. Stefano Grassi (c.f.GRSSFN45T05D612X), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1511 del 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere Dott. Giovanni Fanticini;lette le memorie delle parti;RILEVATO CHE:- la VRD 24 S.r.l., cessionaria del credito azionato da Vbio 2 societàagricola a r.l. (incorporante la Vbio 1 società agricola a r.l.), proponevaNumero registro generale 9332/2025Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 14339/2026Data pubblicazione 15/05/2026ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la «sentenzan. 1511/2024 emessa dalla Corte di Appello di Ancona - Seconda SezioneCivile (Presidente Cons. Rel.
Est, dott. Guido Federico) il 15 ottobre 2024,pubblicata il 25 ottobre successivo, mai notificata, all’esito del giudizioiscritto al numero n. 150/2023 R.G., avente ad oggetto l’impugnazionedella sentenza n. 980/2022 del Tribunale di Ancona (procedimento n.4051/2014 R.G.)» (così a pag. 2 dell’atto introduttivo);- resisteva con controricorso la Regione Marche;- le parti depositavano memorie illustrative ex art. 380-bis.1,comma 1, c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 10/3/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;CONSIDERATO CHE:− è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché il ricorso èimprocedibile;− la ricorrente ha espressamente dichiarato di impugnare la sentenzadella Corte d’appello di Ancona n. 1511/2024 del 25 ottobre 2024, ma -in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. - ha omesso didepositare la copia autentica della predetta sentenza;− infatti, il file «sentenza_corte_d-appello_n-_1511-2024.rar»,depositato telematicamente col ricorso e indicato come «provvedimentoimpugnato», contiene la sentenza del Tribunale di Ancona n. 980/2022del 29/8/2022 (e, cioè, la pronuncia di primo grado);− gli altri documenti depositati dalla ricorrente non contengono lacopia della sentenza impugnata e nemmeno la controricorrente RegioneMarche ha provveduto al suo deposito;− in conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile; ne conseguela condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delNumero registro generale 9332/2025Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 14339/2026Data pubblicazione 15/05/2026giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicatanel dispositivo;− va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi,ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara improcedibile il ricorso;condanna Vrd 24 S.r.l. a rifondere alla Regione Marche le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 28.000,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, qualora dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 10 marzo 2026.Il PresidenteLina Rubino