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Ordinanza — n. 14324/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court declares jurisdiction of Peace Judge via party's choice to resume proceedings instead of filing a jurisdictional objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14324/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction of the Peace Judge of Sant'Angelo dei Lombardi after the appellant chose to resume the case rather than file a jurisdictional objection. Although the Peace Judge initially declined to rule due to the administrative nature of the underlying act, the Court held that the appellant's decision to continue the proceedings before that judge definitively established its competence under Article 44 of the Civil Procedure Code. Consequently, the Court assigned a term for the resumption of the trial and confirmed the jurisdictional decision.

Regesto Legislator

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Art. 44 c.p.c.; When a party chooses to resume proceedings before a judge who previously declared lack of jurisdiction, the competence of that judge is definitively established by the mere fact of resumption, rendering a subsequent jurisdictional objection inadmissible.

Parole chiave

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jurisdictional objection resumption of proceedings Article 44 Civil Procedure Code Peace Judge competence administrative act opposability definitive establishment of jurisdiction party choice in procedure contratto di amministrazione d'immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 44 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 171-bis cod. proc. civ
per la competenza del Giudice di pace, su rilievo di ufficiooperato con decreto ex art. 171-bis cod. proc. civ.
art. 38 cod. proc. civ
164, la rilevanza di unaquestione di competenza per materia non percepita dal giudice a quoquale ragione di devoluzione della lite ad altro giudice viene meno peril verificarsi della preclusione prevista dall’art. 38 cod. proc. civ.
art. 42 cod. proc. civ
21829).Avverso la declinatoria di competenza emessa dal giudice dellariassunzione è consentito alla parte proporre il rimedio del regolamentodi competenza ex art. 42 cod. proc. civ.
art. 44 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 25/01/2025, n. 1812
«la competenza risulta radicata pressoil giudice ad quem per il mero fatto processuale della riassunzione dellacausa, in mancanza della proposizione del regolamento di competenzaavverso l’ordinanza del giudice a quo» (Cass. 25/01/2025, n. 1812;conformi Cass.
Cass. 19/09/2024, n. 25186
1812;conformi Cass. 19/09/2024, n. 25186; Cass.
Cass. 29/01/2018, n. 2081
25186; Cass. 29/01/2018, n. 2081;Cass.
Cass. 08/08/2014, n. 17841
2081;Cass. 08/08/2014, n. 17841, e così sino a Cass.
Cass. 04/07/1962, n. 1695
17841, e così sino a Cass. 04/07/1962, n. 1695).3.
Cass. 22/05/2014, n. 11331
13: tale norma, invero, si applica anche conriferimento al regolamento di competenza, avente natura impugnatoria(Cass. 22/05/2014, n. 11331;
Cass. 02/07/2020, n. 13636
Cass. 02/07/2020, n. 13636).
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Testo completo

berioGulluni– ricorrente –controAGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE ROMA CAPITALEAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE– intimate –avverso l’ordinanza resa il giorno 12 giugno 2025 dal GIUDICE DI PACEDI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI nel procedimento iscritto al n.486/2025 del R.G. di quell’Ufficio;sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. ALBERTOMICHELE CISTERNA, che ha chiesto dichiarare la competenza delGiudice di pace di Sant’Angelo dei Lombardi;Numero registro generale 15627/2025Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 14324/2026Data pubblicazione 14/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.1.

Assunta Vecchione, residente in Sant’Andrea di Conza, proposeinnanzi il Tribunale di Avellino opposizione avverso la cartella dipagamento della somma di euro 3.457,18, notificatale da Agenzia delleEntrate Riscossione e ascritta causalmente a rimborso di onericondominiali per plurimi immobili ubicati in Roma, su ruolo formatodall’Agenzia del Demanio – direzione Roma Capitale.A suffragio dell’iniziativa, addusse, in sintesi, l’inesistenza di unapropria posizione debitoria personale, l’inesistenza di un valido titoloesecutivo a base della iscrizione a ruolo, la carenza di legittimazionedell’Agenzia del Demanio (per assenza di un titolo di attribuzione allostesso dei cespiti), la mancanza del presupposto dell’occupazione sinetitulo degli immobili.Nell’attiva resistenza dell’ente di riscossione, l’adito Tribunale diAvellino, qualificata l’opposizione come formulata ai sensi dell’art. 615,primo comma, cod. proc. civ., ritenuta la materia controversa nonappartenente alla competenza esclusiva del Tribunale (versandosi infattispecie relativa al pagamento di somme di danaro), riscontratal’inferiorità della somma intimata al limite di valore stabilito dall’art. 7cod. proc. civ. per la competenza del Giudice di pace, su rilievo di ufficiooperato con decreto ex art. 171-bis cod. proc. civ. dichiarò la propriaincompetenza per valore in favore del Giudice di pace di Sant’Angelodei Lombardi.2.

Riassunta la controversia dall’originaria opponente, il giudice adquem, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha rimesso «gli atti agliorgani giudicanti competenti per la decisione a monte della richiesta»avanzata con l’opposizione.r.g. n. 15627/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15627/2025Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 14324/2026Data pubblicazione 14/05/2026Pur riconoscendo che «il procedimento di opposizione a cartellaesattoriale è di competenza del G.d.p. con riferimento al valore diessa», il Giudice di pace di Sant’Angelo dei Lombardi, premesso che la«complessa vicenda» traeva «origine dalla confisca di immobili allasocietà Gei s.r.l. di cui la ricorrente è stata amministratrice sino aldicembre 2021» ha rilevato di «non poter esprimere un giudizio», inquanto «non rientrante nella propria competenza per materia» la«opponibilità o meno dell’atto amministrativo Castaldo che ilprocuratore della ricorrente indica come trascritto illegittimamente - afronte di una sentenza civile di riconoscimento della proprietà a favoredi un terzo passata in giudicato - quale presupposto indispensabile perpronunciarsi sulla nullità dei ruoli e delle cartelle».3.

Avverso tale provvedimento Assunta Vecchione spiega istanza diregolamento di competenza, affidata ad un motivo.Non svolgono difese innanzi questa Corte l’ente impositore el’Agenzia Entrate Riscossione.Il P.G. conclude come in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, la ricorrente, ribadita la natura di opposizioneex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. dell’azione esperita, assumeche «la decisione del Tribunale di Avellino di declinare la propriacompetenza a favore del Giudice di pace, basandosi unicamente sulcriterio del valore e sulla natura mobiliare del “petitum mediato”, nonha adeguatamente considerato la reale “materia” del contendere, cherichiede una cognizione piena e approfondita su questioni di dirittoimmobiliare, amministrativo e sull’efficacia di giudicati» e rileva che «lapredetta - ovvero richiesta di versamento di somme collegate ad unapresunta occupazione abusiva di immobile - rientra nella competenzaesclusiva del Tribunale».r.g. n. 15627/2025 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15627/2025Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 14324/2026Data pubblicazione 14/05/2026Chiede pertanto dichiarare la competenza per materia del Tribunaledi Avellino.2. Va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Sant’Angelodei Lombardi.2.1. Lo svolgimento della vicenda processuale è pacifico.Il Tribunale di Avellino, adito in prima battuta, ha declinato lapropria competenza per ragioni di valore, ritenendo insussistente unapropria competenza per materia; il Giudice di pace di Sant’Angelo deiLombardi, innanzi al quale la causa è stata riassunta, ha, a sua volta,declinato (pur con motivazione di non agevole intellegibilità) la propriacompetenza ratione materiae in favore del Tribunale.In una sequenza del genere, devesi innanzitutto chiarire che alGiudice di pace era preclusa tanto la dichiarazione di incompetenza (poiin effetti resa) quanto un’eventuale proposizione di regolamento dicompetenza di ufficio.Nell’attuale ordito normativo, contraddistinto da rigorose barrierepreclusive per il rilievo dei criteri di competenza c.d. forti, ulteriormenteaccentuate dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, la rilevanza di unaquestione di competenza per materia non percepita dal giudice a quoquale ragione di devoluzione della lite ad altro giudice viene meno peril verificarsi della preclusione prevista dall’art. 38 cod. proc. civ. e nonpuò, dunque, essere posta in discussione dal giudice ad quem, essendoil processo riassunto la prosecuzione del processo originario nel qualela preclusione è maturata (in tal senso, Cass. 02/08/2024, n. 21829).Avverso la declinatoria di competenza emessa dal giudice dellariassunzione è consentito alla parte proporre il rimedio del regolamentodi competenza ex art. 42 cod. proc. civ. onde dirimere il conflitto realenegativo di competenza così determinatosi e richiedere alla SupremaCorte l’individuazione del giudice competente (da ultimo, così Cass.19/09/2024, n. 25186).r.g. n. 15627/2025 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15627/2025Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 14324/2026Data pubblicazione 14/05/20262.2. L’istanza di regolamento in scrutinio è dunque ammissibile: leconclusioni in essa formulate non sono però conformi a diritto.Valenza decisiva riveste, nel caso de quo, la mancata proposizionead opera dell’odierna ricorrente del regolamento (necessario) dicompetenza avverso l’ordinanza declinatoria di competenza emessa dalTribunale di Avellino e la - invece praticata sempre ad opera dellaodierna ricorrente – riassunzione della lite dinanzi al giudice in quellaordinanza dichiarato competente.L’art. 44 cod. proc. civ. attribuisce alle parti una facoltà di sceltatra la riassunzione e l’impugnazione per regolamento: l’opzione per laprima attività rende incontestabile ad opera delle parti la competenzadel giudice ad quem, per ogni possibile criterio di radicamento.In altri termini, come reiteramente affermato da questa Corte, inforza dell’art. 44 cod. proc. civ.

«la competenza risulta radicata pressoil giudice ad quem per il mero fatto processuale della riassunzione dellacausa, in mancanza della proposizione del regolamento di competenzaavverso l’ordinanza del giudice a quo» (Cass. 25/01/2025, n. 1812;conformi Cass. 19/09/2024, n. 25186; Cass. 29/01/2018, n. 2081;Cass. 08/08/2014, n. 17841, e così sino a Cass. 04/07/1962, n. 1695).3. Nella specie, la riassunzione del giudizio innanzi il Giudice di pacedi Sant’Angelo dei Lombardi ha determinato il definitivo radicamentodella controversia presso quell’Ufficio: del quale va pertanto dichiaratala competenza, assegnando alle parti termine per la riassunzione comein dispositivo.4.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del regolamento, nonavendo ivi le parti intimate svolto difese.5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembrer.g. n. 15627/2025 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15627/2025Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 14324/2026Data pubblicazione 14/05/20262012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, giusta il comma1-bis dello stesso art. 13: tale norma, invero, si applica anche conriferimento al regolamento di competenza, avente natura impugnatoria(Cass. 22/05/2014, n. 11331;

Cass. 02/07/2020, n. 13636). P.Q.MDichiara la competenza del Giudice di pace di Sant’Angelo deiLombardi.Assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tredalla comunicazione del presente provvedimento.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele Gaetano Antonio Frascar.g. n. 15627/2025 6Cons. est.

Raffaele Rossi