Italian Court dismisses guarantor appeal claiming contract nullity failed to prove creditor's prior demand for payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the guarantors' appeal challenging a bank's enforcement action based on alleged contract nullity and failure to demand payment from the principal debtor. While the lower courts declared abusive clauses void, they held that the guarantors did not timely raise the specific defense of creditor inaction required to establish their own discharge. The supreme court ruled that without explicit evidence of the creditor's failure to demand payment from the principal debtor, the guarantors cannot claim automatic discharge from the voided clause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1957 c.c.; Art. 1957 c.c.: A guarantor cannot claim automatic discharge from an abusive clause exempting them from prior demand merely by asserting its nullity; they must separately and timely allege and prove the creditor's failure to demand payment from the principal debtor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ll’avvocato MASTROSANTI ROBERTO(MSTRRT66P07D773N) rappresentato e difeso dall'avvocatoBRIGNONE NADIA CARMEN (BRGNCR69D67A052C)-ricorrente-controGRIMALDI CARLO, GRIMALDI SILVIA TEODORA, GRIMALDI SILVIATEODORA, BPER BANCA S.P.A.-intimati-sul controricorso incidentale proposto da PALATINO SPV S.R.L.,Numero registro generale 12000/2023Numero sezionale 3889/2025Numero di raccolta generale 14303/2026domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso laData pubblicazione 14/05/2026CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato SILVESTRI MARCO (SLVMRC59S29D969H), con studioin Genova, via Garibaldi, n. 3-ricorrente incidentale-controGRIMALDI CARLO, GRIMALDI SILVIA TEODORA-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n.1222/2022 depositata il 22/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2025 dalConsigliere GIUSEPPE CRICENTI.I signori Carlo e Silvia Grimaldi hanno prestato fideiussione a favoredi una cooperativa, che si è resa debitrice della Banca Carige spa.Quest'ultima ha notificato decreto ingiuntivo ad entrambi ifideiussori, per la somma di 449.923,38 euro.Gli ingiunti hanno proposto opposizione, con atto separato,deducendo la nullità della fideiussione per indeterminatezzadell'oggetto e per violazione delle norme anticoncorrenza.Con sentenza del 10 gennaio 2020 il Tribunale di Savona ha revocatoil decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato Carlo e Silvia2 di 7Numero registro generale 12000/2023Numero sezionale 3889/2025Numero di raccolta generale 14303/2026Grimaldi al solidale pagamento della minore somma di € 227.762,98Data pubblicazione 14/05/2026in favore della Banca Carige.La corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado, purrilevando la nullità della clausola che escludeva la decadenza delcreditore per omessa iniziativa verso il debitore principale.
Ma ne hatratto la nullità parziale del contratto, limitatamente a quellaclausola, e ha considerato tardiva l’eccezione di decadenza.Avverso la decisione della corte di merito il Carlo Grimaldi propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso la società Palatino SPV srl, succeduta allabanca creditrice, che spiega altresì ricorso incidentale sulla base diunico motivo, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente in via principale denunzianoviolazione dell’art. 1957 c.c.La ratio della decisione impugnata è che non basta eccepire la nullitàdella clausola che deroga all'art. 1957 c.c., ma occorre che, inaggiunta, e tempestivamente, il fideiussore eccepisca la decadenzadalla garanzia.In sostanza, secondo la Corte di Appello, il fatto che la clausola cheesonera dalla decadenza sia nulla non comporta automaticamenteaccertamento della effettiva decadenza, ossia accertamento che ilgarante è decaduto.
Tale accertamento presuppone invece unaeccezione apposita, che è stata fatta tardivamente.Osserva il ricorrente che, invece, una volta dichiarata nulla laclausola che esonera il garante dall'onere di chiedere, pena ladecadenza, il pagamento al debitore principale, non c'è bisogno dieccepire che tale onere non è stato adempiuto. Il suo inadempimentoè conseguenza della nullità della clausola.E dunque La Corte avrebbe quindi dovuto rilevare sulla base delmateriale acquisito agli atti che la fideiussione si era estinta per3 di 7Numero registro generale 12000/2023Numero sezionale 3889/2025Numero di raccolta generale 14303/2026mancata proposizione dell’azione giudiziaria nel termineData pubblicazione 14/05/2026semestrale (p. 13 del ricorso).2.- Questa tesi è riproposta, sotto altro aspetto, con il secondomotivo, con il quale il ricorrente in via principale denuncia violazionedell’art. 1957 c.c.Si duole che la nullità della clausola sia stata affermata dalla corted’appello anche in quanto vessatoria, sul presupposto che nellostipulare la fideiussione il Grimaldi ha agito quale consumatore.Anche in questo caso la corte d’ppello ha osservato che la nullitàdella clausola non esonera il consumatore dall’onere di eccepireanche la decadenza dalla garanzia (p. 12 della sentenza).Il ricorrente lamenta che conseguentemente la deroga all’art1957 c.c. contenuta all’art 6 della fideiussione (doc. 2 fascicoletto) èvessatoria e costituisce clausola nulla ai sensi degli artt 33 c0.2lertt.t) e 36 del Codice del Consumo, limitando la facoltà delconsumatore di opporre al creditore l’eccezione di intervenutaestinzione dell’obbligazione fideiussoria prestata, nullità rilevabileanche d’ufficio e che diversamente opinando si aprirebbe unvuoto di tutela richiedendo un’espressa istanza anziché unadichiarazione automatica necessariamente automatica econsequenziale alla rilevata nullità (p. 17).I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono infondati.La tesi secondo cui, dichiarata la nullità della clausola che esonera ilgarante dall’onere di agire prima verso il debitore principale,automaticamente si deve dichiarare il garante stesso decaduto dallafideiussione, presuppone un automatismo basato sulla identità didue situazioni, che invece sono diverse.La nullità della clausola esonerante il garante dalla previa richiestadi pagamento al debitore principale comporta che il garante èonerato della formulazione della medesima, ma non anche di4 di 7Numero registro generale 12000/2023Numero sezionale 3889/2025Numero di raccolta generale 14303/2026ritenerlo senz’altro decaduto per mancato adempimento di taleData pubblicazione 14/05/2026onere.La decadenza presuppone l’ulteriore e autonomo accertamento dellaeffettuata escussione da parte del garante del debitore principaleprima di agire nei confronti del fideiussore nei termini di cui all’art.1957 c.c.Siffatto accertamento non è contenuto nel primo: l’accertamento cheil garante non ha adempiuto, non ha chiesto il pagamento al debitoreprincipale prima di rivolgersi al garante, non è contenutonell’accertamento della nullità della clausola che illegittimamente loesonerava al riguardo.Ben può infatti il garante avervi dato comunque corso, pur essendoesonerato dalla detta clausola nulla.Non è pertanto sufficiente la declaratoria di nullità della clausola cheesonera il creditore dall’onere de quo, essendo invero necessaria latempestiva eccezione del mancato assolvimento dell’onere inargomento da parte del garante.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il fideiussore,nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditoregarantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza diquesti per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale,ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizionesi sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione (Cass. 8989/2012).Orbene, tale principio va applicato anche nella specie.Attesa la nullità della clausola vessatoria, va accertato se il garanteabbia comunque mantenuto il comportamento da cui la clausolaabusiva o nulla lo esonerava.E questo accertamento presuppone che vi sia domanda o eccezione,poiché è autonomo rispetto all’accertamento circa la nullità dellaclausola.5 di 7Numero registro generale 12000/2023Numero sezionale 3889/2025Numero di raccolta generale 14303/2026Ove la clausola sia abusiva essa va espunta dal contratto e sostituitaData pubblicazione 14/05/2026dalla regola dell’articolo 1957 c.c.L’allegazione e la prova che l’onere imposto da questa norma non èstato adempiuto compete tuttavia pur sempre al debitore, cuiincombe di allegare e dimostrare che il creditore era tenuto adescutere previamente il debitore e non lo ha fatto nei termini dilegge.Orbene, nella specie siffatta prova non è stata dall’odierno ricorrenteinvero fornita.Emerge ex actis che il creditore ha chiesto al debitore il pagamentoprima di rivolgersi al fideiussore, e lo ha fatto tempestivamente.Pur avendo il creditore fatto inserire la clausola prevedente l’esonerodall’onere di previa escussione, non può da essa trarsene che talonere non sia stato comunque assolto.
E questo secondoaccertamento presuppone una specifica domanda che nella specienon risulta essere stata invero proposta.2.- Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunziaviolazione dell’art. 1957 c.c.Il ricorso incidentale va dichiarato assorbito.Esso verte infatti su questioni che rimangono assorbite all’esito delrigetto del ricorso principale, e va pertanto considerato comesostanzialmente condizionato.La ricorrente incidentale mira infatti a sostenere che, come si è dettoin precedenza, l’onere è stato adempiuto, poiché è stato richiesto, informa stragiudiziale, il pagamento al debitore principale.
Cioè lasituazione che avrebbe dovuto essere oggetto di tempestivaeccezione del fideiussore, e che è smentita dagli atti.La corte d’appello si è pronunciata su tale situazione, sia pureritenendola assorbita, osservando che l’unico modo per rispettarel’onere di preventiva escussione è notificare un atto giudiziale.Questa affermazione, che pure non pesa sul creditore, secondocostui, è infondata.6 di 7Numero registro generale 12000/2023Numero sezionale 3889/2025Numero di raccolta generale 14303/2026Accertare se lo sia o meno è irrilevante, non mutando l’esito delData pubblicazione 14/05/2026ricorso.
E dunque la questione va dichiarata assorbita.All’infondatezza dei motivi nei suindicati termini, assorbiti ogni altraquestione e differente profilo, consegue il rigetto del ricorsoprincipale, con assorbimento del ricorso incidentale sostanzialmentecondizionato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente e ricorrente incidentale società PalatinoSPV srl, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrenteprincipale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 12.200,00 (di cui euro 12.000,00 peronorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente e ricorrente incidentale società Palatino SPV srl.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il Presidente7 di 7