Italian Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of litigation by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a mutual withdrawal of the litigation by both the appellant and the opposing regional administration. The appellant had previously filed an opposition to enforcement based on the suspension of a Court of Accounts judgment, but later renounced the cassation appeal. The opposing party formally accepted this withdrawal, leading the court to terminate the proceedings without further analysis of the underlying merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When both parties in a cassation proceeding mutually withdraw their claims, the court must declare the judgment extinguished with compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
E LOMBARDIA, in persona del presidente pro tempore, con avv.Marinella Orlandi e Maria Emilia Moretti;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2063/2023 della Corte d’appello di Venezia,pubblicata il 19.10.2023 e notificata il 6 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del noveaprile 2026 dal consigliere Alberto Crivelli.1. Umberto Maugeri proponeva opposizione all’esecuzione e agli attiesecutivi nell’ambito della procedura esecutiva RGE 406/19, promossa neisuoi confronti dalla Regione, fondata su titolo costituito da sentenza dellaCorte dei conti.
L’opposizione era basata sull’assunto difetto di titolo persospensione ex lege dell’esecutività della sentenza del giudice contabile aseguito della proposizione di appello avverso la stessa, in pendenza delNumero registro generale 3723/2024Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 14295/2026Data pubblicazione 14/05/2026quale era stata annotata presso i Registri Immobiliari la sentenza e lastessa era stata depositata ai sensi degli artt. 686 cod. proc. civ. e 156disp. att. cod. proc. civ. La sentenza del Tribunale di Venezia stabiliva che,ancorché sospesa, con conseguente nullità degli atti esecutivisuccessivamente adottati, la procedura esecutiva non poteva dirsi estintaa seguito della sospensione ex lege dell’efficacia esecutiva del titolo.2.
Il Maugeri proponeva appello e la Corte lagunare respingeva ilgravame.Lo stesso Maugeri propone quindi ricorso per cassazione, fondato su ununico motivo, mentre l’amministrazione regionale resiste concontroricorso.Con memoria del 28 gennaio 2026 il ricorrente ha però rinunciato alricorso in cassazione.Con atto del 13 febbraio 2026 l’amministrazione regionale ha accettato larinuncia.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Come premesso, la parte ricorrente, a mezzo di apposito atto, harinunciato al ricorso.L’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal procuratore, munito di appositaprocura allegata e attestata conforme.Il procuratore della parte controricorrente ha aderito, come sopra indicato,alla rinuncia, avendone facoltà in virtù di autorizzazione derivante dadelibera della Giunta regionale.Entrambe le parti hanno quindi chiesto la pronuncia di estinzione conintegrale compensazione delle spese di lite.Dev’essere dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.; e, ai sensi del quarto comma di tale disposizione, a seguitodell’adesione la condanna alle spese non è pronunciata.Numero registro generale 3723/2024Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 14295/2026Data pubblicazione 14/05/2026Nulla va disposto per le altre parti, essendo le stesse rimaste intimate.
P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, il nove aprile 2026Il Presidente(Franco De Stefano)