Cassation Court rejects appeals on procedural acceleration rules for inscindible cases involving multiple recourses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected two appeals filed by a creditor and auction buyers against a transfer decree. The buyers argued the payment deadline was valid due to weekend extension rules and pandemic suspensions, while the creditor contested the deadline's nature as substantive rather than procedural. The Court held that because the appeals involved inscindible causes, the accelerated procedure under Article 380-bis could not apply to only one appeal, requiring a joint decision on all recourses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; In cases involving multiple recourses against the same judgment regarding inscindible causes, the proposed accelerated definition under Article 380-bis cannot be formulated in relation to only one of them, and the judgment cannot be extinguished partially without a joint decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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/2026Data pubblicazione 14/05/2026CAMINITI GIUDITTA, rappresentata e difesa dagli avvocati FABRIZIOBARBERINI e ROBERTO LAGHI, presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata dei quali è domiciliata per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CASTROVILLARI n. 1787/2023depositata il 07/12/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere PASQUALE GIANNITI.1.La vicenda sottesa ai ricorsi proposti, rispettivamente, dallacreditrice procedente Fino 2 Securitisation S.r.l. e dagli aggiudicatariAngelo Tolisano e Rossella Corino concerne la legittimità del decreto ditrasferimento emesso nell’ambito della procedura esecutivaimmobiliare n. 139/2018 R.G.E. del Tribunale di Castrovillari, inrelazione alla natura del termine per il versamento del saldo prezzo daparte dell’aggiudicatario.2.
In sintesi: la società Fino 2 Securitisation S.r.l. (tramitedoValue S.p.a.) promuoveva l’espropriazione immobiliare nei confrontidi Giuditta Caminiti.Il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita stabiliva chel’aggiudicatario dovesse versare il saldo prezzo entro il termineperentorio di 120 giorni dall’aggiudicazione.L’immobile veniva aggiudicato in data 8 novembre 2019 aiconiugi Tolisano e Corino.Pertanto, il termine di centoventi giorni veniva a scadere il 7marzo 2020 (sabato), ma il saldo prezzo veniva versato soltanto in data20 marzo 2020.Gli aggiudicatari assumevano la tempestività del versamento sulduplice presupposto che:
a) cadendo la scadenza di sabato, dovesseoperare il differimento al primo giorno non festivo successivo ai sensidell’art. 155 c.p.c.;
b) comunque, dal 9 marzo 2020 fosse intervenutaNumero registro generale 4313/2024Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 14194/2026Data pubblicazione 14/05/2026la sospensione straordinaria dei termini processuali conseguenteall’emergenza epidemiologica (D.L. n. 11 del 2020; D.L. n. 18 del 2020,art. 83, come successivamente prorogato, tra l’altro, dal D.L. n. 23 del2020, art. 36), con conseguente “congelamento” del termine.Il giudice dell’esecuzione, in sede sommaria, aderiva a taleimpostazione e, ritenuto tempestivo il versamento del 20 marzo 2020,emetteva il decreto di trasferimento dell’immobile.Giuditta Caminiti proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., sostenendo che il termine per il versamento del saldo prezzoavesse natura sostanziale (in quanto incidente sullo ius ad remdell’aggiudicatario) e che, pertanto, non fosse assoggettato né alleregole di computo dei termini processuali (ivi incluso il differimentodella scadenza cadente di sabato ex art. 155 c.p.c.), né allasospensione straordinaria dei termini prevista dalla legislazioneemergenziale, riferita agli atti dei procedimenti.Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 1787/2023,accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità del decreto ditrasferimento.
Il Tribunale, richiamando l’orientamento espresso daquesta Corte (Cass. n. 18421/2022, seguita, tra le altre, da Cass. n.4447/2023 e Cass. n. 11376/2025), qualificava il termine per il saldoprezzo come sostanziale, con conseguente inapplicabilità sia dell’art.155 c.p.c., sia della sospensione straordinaria dei termini processualiintrodotta dalla normativa emergenziale; ne derivava la tardività delversamento effettuato il 20 marzo 2020 rispetto alla scadenza del 7marzo 2020.3. Avverso la sentenza del giudice dell’opposizione hannoproposto ricorso: sia la società creditrice (Fino 2 Securitisation), cheha articolato tre motivi; sia gli aggiudicatari (Tolisano e Corino), chehanno articolato due motivi principali.Ha resistito con controricorso la Caminiti.Numero registro generale 4313/2024Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 14194/2026Data pubblicazione 14/05/2026In relazione al solo ricorso degli aggiudicatari, è stata propostala definizione anticipata di entrambi i ricorsi mediante declaratoria dellaloro inammissibilità o manifesta infondatezza, in quanto l’orientamentosancito da Cass. n. 18421/2022 è ormai consolidato, confermando lanatura sostanziale del termine e l’inapplicabilità della sospensioneferiale o emergenziale a un adempimento che non richiede difesatecnica ma costituisce un mero atto dovuto di pagamento.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.Il Difensore di parte resistente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso della creditriceprocedente, essendo stato notificato il 15/02 (e, quindi in dataantecedente al 17/02, data di notifica del ricorso degli aggiudicatari),costituisce il ricorso principale.2. Nella sentenza impugnata il Tribunale, ribaltando lavalutazione espressa dal giudice dell’esecuzione nella fase sommaria,ha dichiarato la nullità del decreto di trasferimento, in quanto:seguendo il recente orientamento di questa Corte (sent. n.18421/2022), ha stabilito che il termine per il versamento del saldoprezzo ha valenza sostanziale, incidendo direttamente sulla situazionegiuridica dell’aggiudicatario (ius ad rem) e non sulle sue facoltàprocessuali di difesa; ha stabilito che detto termine, essendo untermine sostanziale, non è soggetto né alla proroga del sabato ex art.155 c.p.c., né alla sospensione dei termini processuali prevista dallalegislazione emergenziale COVID (D.L. 18/2020); ha rilevato che unadiversa qualificazione violerebbe la parità di trattamento tra ipartecipanti alla gara (concedendo vantaggi temporali solo a chiacquista in certi periodi dell’anno) e l’immutabilità delle condizioni diNumero registro generale 4313/2024Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 14194/2026Data pubblicazione 14/05/2026vendita fissate nella lex specialis della procedura (l’ordinanza divendita).
Accertata la tardività del versamento rispetto alla scadenzadel 7 marzo 2020, il Tribunale ha dichiarato la decadenza degliaggiudicatari e annullato il trasferimento del bene. Le spese di lite sonostate integralmente compensate a causa dell’iniziale incertezza dellaquestione, su cui esistevano precedenti di segno opposto.3. La creditrice procedente Fino 2 Securitisation s.r.l. articola tremotivi:- con il primo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazionedi legge dell’art. 155 cpc in relazione agli artt.585 e 587 c.p.c. -art.360, comma 1, n.3 .
Lamenta la mancata applicazione dellaproroga di diritto al primo giorno non festivo. Assume che, poiché iltermine cadeva di sabato, dovesse operare lo slittamento, dato che«tale proroga si applica anche ai termini per atti processuali svolti fuoridall’udienza che scadono di sabato»;- con il secondo denuncia: Violazione e falsa applicazione dilegge dell’art. 153 cpc in relazione agli artt. 585 e 587 c.p.c. - art.360,comma 1, n.3 . Deduce che l’inadempienza del 7 marzo 2020 siadipesa da una «impossibilità così evidente e giustificativa... per causadi forza maggiore» legata all’insorgere della pandemia.
Sostiene che ilgiudice avrebbe dovuto concedere «implicitamente» la rimessione intermini, portando allo «slittamento della scadenza al giorno lavorativosuccessivo»;- con il terzo denuncia: Violazione e falsa applicazione di leggedegli artt.585 e 587 c.p.c. in relazione agli artt. 1 del D.L. n. 11dell’8.03.2020, 83 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e 36 del D.L. n. 23dell’8.04.2020 nonché art.12 comma 2 delle disposizioni sulla legge ingenerale (Preleggi) del 16/03/1942 - N. 262 - art.360 comma 1, n.3cpc». Denuncia una «lacuna normativa venutasi a creare in tema diversamento di saldo prezzo» nel periodo emergenziale.
Afferma che lanormativa straordinaria ha inciso «sui termini sia processuali cheNumero registro generale 4313/2024Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 14194/2026Data pubblicazione 14/05/2026sostanziali, prorogandoli, sia in maniera esplicita che implicita» e chedebba applicarsi per «analogia» la proroga prevista per fattispeciesimili, come il pagamento di tasse o cambiali.4.Gli aggiudicatari Angelo Tolisano e Rossella Corino articolanodue motivi. Precisamente:- con il primo denunciano violazione e falsa applicazione degliartt. 155, 585 e 587 c.p.c. nonché dell’art. 1 d.l.08.03.2020 n° 18 .Sostengono che il Tribunale abbia errato nel ritenere che il termineassegnato «non rientrerebbe nel perimetro di applicazione dei terminiprocessuali».
Affermano che il «“termine” è una categoria unicanell’ordinamento» e che la sua natura processuale non si desumedall’adempimento in sé, ma dal fatto di essere stato fissato«nell’ambito di un procedimento giurisdizionale» dal Giudice titolare.Pertanto, il termine «soggiace alle generali regole del codice diprocedura civile, ivi comprese quelle relative al computo e allasospensione (art. 155 C.P.C.);- con il secondo denunciano: violazione e falsa applicazionedegli artt.1334 c.c., 574, 579 e 583 c.p.c. nonché dell’art.1 d.l.08.03.2020 n°11».
Deducono la violazione delle norme sulla venditasenza incanto tramite procuratore. Sostengono che, se si accettasse laqualificazione negoziale del termine, il vincolo dovrebbe decorrere«non già dalla sua accettazione (nel caso di specie coincidente con laaggiudicazione) quanto, invece, con la comunicazione dell’avvenutaaccettazione», data la «natura recettizia del provvedimento». Inoltre,evidenziano che opera una «condizione sospensiva dell’aggiudicazioneper i tre giorni assegnati per la nomina» del terzo.5. Entrambi i ricorsi sono infondati.5.1.
Infondato è il primo motivo del ricorso della creditriceprocedente ed il primo motivo del ricorso degli aggiudicatari, checoncernono entrambi l’asserita natura processuale del termine.Numero registro generale 4313/2024Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 14194/2026Data pubblicazione 14/05/2026Senonché, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, iltermine per il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatarioha natura sostanziale.Queste le ragioni.In primo luogo, il versamento del prezzo è un “atto dovuto” e nonnegoziale, che consiste nel mero pagamento di una somma di denaro.Non essendo un atto che richiede strategia difensiva o assistenzalegale, non gode delle tutele (come le sospensioni feriali) nate pergarantire il diritto al riposo dei difensori.Inoltre, il termine ha incidenza sul diritto, in quanto incidedirettamente sulla situazione giuridica sostanziale dell’aggiudicatario:il suo rispetto è la condizione per ottenere il trasferimento del bene exart. 586 c.p.c., mentre il mancato rispetto determina la perditadefinitiva dello ius ad rem già acquisito.Dalla natura sostanziale del termine consegue in primo luogo lainapplicabilità dell’art. 155 c.p.c.: poiché non si tratta di un attoprocessuale da compiersi “fuori udienza”, ma di un adempimento diun’obbligazione civile, la regola del differimento del sabato non puòoperare.
Nel caso sotteso alla sentenza impugnata è proprio questo ilpunto che rende il versamento del 20 marzo fatalmente tardivo, poichéla decadenza si è consumata il sabato 7 marzo, senza possibilità didifferimento al lunedì successivo e, quindi, di “agganciarsi” allasospensione pandemica, la cui decorrenza è stata dal lunedì 9 marzo.D’altra parte, applicare la sospensione emergenziale a un terminegià scaduto il 7 marzo violerebbe l’art. 11 delle Preleggi. La naturasostanziale del termine cristallizza la decadenza al momento dellascadenza, impedendo a norme sopravvenute di far “rivivere” un dirittogià perso.Al riguardo, va ribadito che l’ordinanza di vendita costituisce lalegge della procedura.
Permettere proroghe basate sulla presuntanatura processuale (come quella del sabato o la sospensione feriale oNumero registro generale 4313/2024Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 14194/2026Data pubblicazione 14/05/2026emergenziale) altererebbe la parità di trattamento, concedendovantaggi temporali diversi agli aggiudicatari a seconda del calendario,in violazione dell’affidamento degli altri partecipanti e del pubblico.In sintesi, il principio proposto muove dalla qualificazionefunzionale dell’atto (pagamento del prezzo) piuttosto che dalla suacollocazione cronologica all’interno del processo, garantendo così lamassima stabilità e trasparenza alle vendite forzateIl precedente richiamato dai ricorrenti (Cass. n. 12004/2012)deve considerarsi superato, non solo e non tanto perché riferito afattispecie non sovrapponibili a quelle dell’esecuzione individuale, masoprattutto in quanto basato su presupposti normativi non più vigentie smentito dal più recente arresto nomofilattico (Cass. n. 18421/2022).In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguenteprincipio di diritto:
Il termine per il versamento del saldo del prezzo da partedell’aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., hanatura sostanziale (e non processuale), in quanto attieneall’adempimento di un’obbligazione pecuniaria che costituisce ilpresupposto dell’effetto traslativo della proprietà e non richiedel’esercizio di una difesa tecnica; ed ha natura perentoria, in quantorisponde alla necessità di garantire l’immutabilità delle condizionifissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tratutti i partecipanti alla gara.
Ne consegue che a tale termine non siapplica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata disabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall’art. 155, commi4 e 5, c.p.c., né, pertanto, può trovare applicazione la sospensione deitermini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere illunedì successivo alla scadenza caduta di sabato .5.2. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso dellacreditrice procedente.Il richiamo all’istituto della rimessione in termini è inconferente.Numero registro generale 4313/2024Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 14194/2026Data pubblicazione 14/05/2026Invero, la ricorrente non ha provato di avere mai formulatoalcuna istanza di rimessione, né, ad ogni buon conto, la sussistenza diuna causa non imputabile che abbia impedito il versamento entro iltermine del 7 marzo 2020, data in cui l’emergenza pandemica non eraancora stata formalizzata con i provvedimenti restrittivi (DPCM) entratiin vigore solo dal 9 marzo 2020.Inoltre, l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria tramitesistemi bancari o telematici - oltretutto in difetto di allegazione etrascrizione in ricorso di prescrizioni circa l’obbligatorietà dell’impiegodi quegli strumenti e, comunque, di allegazione dell’impossibilità dirispettare il termine anticipando le relative disposizioni operative - nonè stato inibito dalle misure emergenziali, rendendo la ritardataesecuzione frutto di una libera scelta valutativa dell’obbligato.5.3.
Infondato è il secondo motivo del ricorso degli aggiudicatari,che concerne la decorrenza in caso di offerta tramite procuratore.Invero, la circostanza che l’offerta sia stata formulata tramiteprocuratore a norma dell’art. 579 c.p.c. non muta il dies a quo per ilversamento del saldo prezzo.Gli effetti dell’aggiudicazione nella vendita senza incantodecorrono invariabilmente dal momento del provvedimento giudiziale,restando del tutto irrilevante la fase successiva della nominadell’aggiudicatario definitivo, la quale non sospende né differiscel’obbligazione di pagamento del prezzo massimo offerto, ridondando itempi della nomina a carico dell’aggiudicatario, che si è avvalso dellaprocedura speciale.5.4.
Infondato è infine il terzo motivo del ricorso della creditriceprocedente.L’applicazione retroattiva di norme vigenti dal 9 marzo a untermine scaduto il 7 marzo violerebbe inoltre il principio generale diirretroattività della legge ex art. 11 Preleggi.Numero registro generale 4313/2024Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 14194/2026Data pubblicazione 14/05/2026Alla considerazione che precede si aggiunge il rilievo che lalegislazione emergenziale ha selezionato specifici ambiti di deroga, maha mantenuto fermo il principio per cui i termini che non richiedonol’esercizio di una difesa tecnica (come il mero versamento di unasomma) restano esclusi dalla sospensione processuale.Per le ragioni che precedono, non è configurabile alcuna lacunanormativa che giustifichi l’applicazione analogica delle sospensionistraordinarie ai termini sostanziali.5.5.
In definitiva, entrambi i ricorsi vanno dichiarati infondati, conconseguente conferma della sentenza del Tribunale di Castrovillari cheha dichiarato la nullità del decreto di trasferimento per tardività delversamento.5.6. Resta assorbita ogni ulteriore questione relativa al richiamo,nel decreto di trasferimento di normativa (il d.l. n. 11/2020) non più invigore alla data della sua adozione (24 marzo 2020).6. La natura delle questioni trattate e l’obiettiva incertezza delquadro giurisprudenziale all’epoca dell’insorgere della controversiagiustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.Nello specifico, la decisione si fonda sul superamento di un unicoprecedente di legittimità (Cass. n. 12004/2012) che, all’epoca dei fatti(marzo 2020), rappresentava l’unico orientamento disponibile equalificava il termine per il versamento del saldo prezzo comeprocessuale.
Solo con il successivo intervento di questa Corte (Cass. n.18421/2022) la natura sostanziale di tale termine è statadefinitivamente e autorevolmente chiarita, determinando unmutamento interpretativo che non poteva essere previsto con certezzadalle parti al momento della scadenza del termine.A tale incertezza interpretativa si aggiunge la peculiarecollocazione temporale della scadenza (7 marzo 2020), intervenutaappena due giorni prima dell’inizio della sospensione pandemica (9marzo 2020), circostanza che ha generato eccezionali difficoltàNumero registro generale 4313/2024Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 14194/2026Data pubblicazione 14/05/2026applicative e interpretative della normativa emergenziale allora appenaemanata.
La complessità del coordinamento tra la disciplina sostanzialee le disposizioni straordinarie legate all’emergenza COVID-19 integrapertanto quei gravi ed eccezionali motivi che, unitamente al solorecente consolidamento dell’orientamento nomofilattico, rendono digiustizia la compensazione delle spese tra le parti.7. Al rigetto del ricorso, tuttavia, non può che conseguire ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).8.
Infine, va dato atto che non vi è luogo a procedere alle sanzionipreviste dall’art. 96 comma 3 e comma 4 c.p.c.Si è già rilevato che, nel caso di specie, la sentenza impugnataha formato oggetto di due distinti ricorsi, ma la proposta di definizioneanticipata è stata formulata solo per il ricorso degli aggiudicatari,nonostante la presenza di un ricorso principale della creditrice(notificato antecedentemente) e l’identità della questione di diritto (lanatura del termine per il saldo prezzo).Orbene, trattandosi di cause inscindibili (per l’indefettibilenecessità del litisconsorzio tra i ricorrenti stessi), non era possibileprocedere a un esito accelerato (inammissibilità o manifestainfondatezza) per uno solo dei due ricorsi: un’eventuale decisione cheavesse travolto un ricorso avrebbe logicamente finito con il travolgereanche l’altro per coerenza di sistema.Va quindi dato atto dell’inapplicabilità del rito accelerato in formaparziale e, quindi, esclusa la possibilità di pronunciare l’estinzione delgiudizio anche solo quanto al ricorso cui si è riferita la proposta didefinizione accelerata e tanto meno dell’intero giudizio pure in assenzadi istanza di decisione, della necessità di una decisione collegiale di tuttii ricorsi al fine di prevenire la frammentazione del giudizio di legittimità:la semplificazione del rito (art. 380-bis c.p.c.) non può andare a scapitoNumero registro generale 4313/2024Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 14194/2026Data pubblicazione 14/05/2026della coerenza logico-giuridica della decisione finale su cause tra loroindissolubilmente legate.Al riguardo va affermato il seguente principio di diritto:
In tema di ricorso per cassazione, qualora siano stati propostipiù ricorsi (principale e successivi o incidentali) avverso la medesimasentenza riguardanti cause inscindibili o tra loro dipendenti, la propostadi definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non può essereformulata in relazione a uno soltanto di essi. L’identità della questionedi diritto e l’esigenza di assicurare l’unitarietà del giudizio impongonouna trattazione congiunta, con la conseguenza che, laddove la propostadi definizione non sia stata formulata in relazione a tutti i ricorsi, nonpuò farsi luogo, anche in assenza di istanza di decisione, all’estinzionedel giudizio nemmeno parzialmente, ma il Collegio deve dare attodell’impossibilità di procedere con il rito accelerato e decidereunitariamente, all’esito di ordinanza o di pubblica udienza, tutte leimpugnazioni .
P.Q.MLa Corte:- rigetta entrambi i ricorsi;- dichiara integralmente compensate tra le parti le speseprocessuali relative al presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera di parte ricorrente, dell’importo a titolo dicontributo unificato a norma del co. 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente