Court dismisses ad hoc jurisdiction conflict because lower court raised it too late in proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the jurisdictional conflict raised by the Venice Tribunal inadmissible and remitted the case. The lower court attempted to transfer the case to Rome ex officio after the proceedings had already advanced significantly through hearings and evidentiary phases. The Court ruled that because the conflict was not raised at the first hearing, the lower court lost the opportunity to raise incompetence ex officio under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 c.p.c.; Art. 38 c.p.c.: A jurisdictional conflict raised ex officio by a lower court is inadmissible if the proceedings have progressed beyond the first hearing, thereby depriving the court of the opportunity to raise incompetence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
-) Rosa Lamberto, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore,difeso dall'avvocato Federica Del Monte;- attore -contro-) Presidenza del Consiglio Dei Ministri e Ministero dell’economia edelle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio e delMinistro pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- convenuti -nonché-) Repubblica Federale Di Germania;- convenuto contumace -udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo2026 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti;viste le conclusioni del Procuratore Generale dott.ssa Anna Maria Soldi, cheha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma;Numero registro generale 22588/2025N.R.G.: 22588/25Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 14183/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Nel 2022 Lamberto Rosa convenne dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei Ministri e la Repubblica Federale di Germania,esponendo che il proprio padre Pietro Rosa, settantanove anni prima era statopreso prigioniero dall’esercito tedesco sul fronte jugoslavo e deportato nelcampo di concentramento di Luckenwalde-Wildau; ivi rimase detenuto fino amaggio del 1945 e venne sottoposto a trattamenti degradanti e disumani.Allegò che in conseguenza della prigionia il proprio genitore (deceduto nel1992 all’età di 72 anni) aveva patito danni permanenti “biologici, morali edesistenziali”, e chiese la condanna di ambedue gli Stati convenuti alrisarcimento dei suddetti danni acquisiti dall’attore jure hereditario,quantificati in euro 616.000 “oltre rivalutazione”.2.
Il Tribunale di Roma declinò la propria competenza per territorio in favoredi quella del Tribunale di Venezia.Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Venezia, con ordinanza 30 ottobre2025 n. 15263 quest’ultimo ha chiesto ex officio a questa Corte di regolare lacompetenza per territorio, ritenendo che essa spettasse al Tribunale di Romaquale giudice del luogo ove l’obbligazione risarcitoria deve essere adempiuta,ex art. 25 c.p.c..Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede.Il Pubblico Ministero ha concluso per la fondatezza del conflitto.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Non è possibile per questa Corte regolare la competenza come richiesto,in quanto il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Venezia ex art.45 c.p.c. è inammissibile.Il Tribunale infatti non ha sollevato il conflitto nella prima udienza.Al contrario, il processo dinanzi al Tribunale lagunare è proseguito per uncospicuo lasso di tempo prima che fosse sollevato il conflitto: la prima udienzafu rinviata ai sensi dell’art. 309 c.p.c.; all’esito della successiva udienza,tenutasi in forma c.d. “cartolare” (14.11.2024) furono concessi alle parti itermini per le deduzioni istruttorie e rinviata la causa al 6.3.2025; all’esito laN.R.G.: 22588/25Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 22588/2025Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 14183/2026Data pubblicazione 14/05/2026causa fu rinviata per la precisazione delle conclusioni; solo con ordinanza 29-30.10.2025, infine, fu sollevato il conflitto.La causa, dunque, era già transitata dalla prima udienza alla fase istruttoria,il che precludeva la possibilità del rilievo officioso dell’incompetenza, ai sensidel terzo comma dell’art. 38 c.p.c. (ex multis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21807del 02/08/2024;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 25391 del 29/08/2023; Sez. U - ,Sentenza n. 11866 del 18/06/2020).Si deve, dunque, dichiarare inammissibile il conflitto e rimette il giudiziodavanti al Tribunale di Venezia con termine di tre mesi dalla pubblicazionedella presente per la riassunzione.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il conflitto sollevato dal Tribunale di Venezia;(-) fissa il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanzaper la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Venezia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 17 marzo 2026.Il Presidente(Raffaele Frasca)