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Ordinanza — n. 14182/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court declares Rome jurisdiction over war damages claim against Germany and Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14182/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction of the Rome Tribunal over a war damages claim filed by the plaintiff against both Germany and the Italian State. The plaintiff's father suffered war crimes during WWII, and the Rome Tribunal had previously declined jurisdiction in favor of Venice. The Court ruled that because the claim was originally filed against both the German Republic and the Italian Presidency of the Council, Rome serves as the forum destined for the solution under the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 25 c.p.c.; Art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36: When a war damages claim is filed simultaneously against a foreign state and the Italian State, the Italian Tribunal of Rome has exclusive jurisdiction as the forum destined for the solution.

Parole chiave

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war damages claim jurisdiction Rome forum destined solution German Republic Italian State liability

Disposizioni normative citate

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Art. 25 c.p.c.
Tribunale di Romaquale giudice del luogo ove l’obbligazione risarcitoria deve essere adempiuta,ex art. 25 c.p.c..Nessuna delle parti si è costituita in questa sede ed il Pubblico Ministeropresso la Corte ha concluso chiedendo l’accoglimento del conflitto.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36
art. 25 c.p
Tribunale di Romaquale giudice del luogo ove l’obbligazione risarcitoria deve essere adempiuta,ex art. 25 c.p.c..Nessuna delle parti si è costituita in questa sede ed il Pubblico Ministeropresso la Corte ha concluso chiedendo l’accoglimento del conflitto.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7371/25
36 (Cass. 7371/25, 23689/25, 33663/25 e 460/26).Numero registro generale 23697/2025N.R.G.: 23697/25Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 14182/2026Data pubblicazione 14/05/20263.
Cass. 23689/25
Cass. 33663/25
Cass. 460/26

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Testo completo

:-) Ongetta Luisa, domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore,difesa dagli avvocati Andrea Di Porto, Damiano Marini, Aldo Baldaccini,Simone Conti e Matteo Pericoli;- attore -contro-) Presidenza del Consiglio Dei Ministri e Ministero dell’economia edelle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio e delMinistro pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- convenuti -nonché-) Repubblica Federale Di Germania;- convenuto contumace -udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo2026 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti;viste le conclusioni del Procuratore Generale dott.ssa Anna Maria Soldi, cheha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma;Numero registro generale 23697/2025N.R.G.: 23697/25Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 14182/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Luisa Ongetta convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza delConsiglio dei Ministri e la Repubblica Federale di Germania, esponendo che ilproprio padre Giovanni Ongetta nel corso della Seconda Guerra Mondiale fuvittima di crimini di guerra commessi in suo danno dall’esercito tedesco echiedendo la condanna degli Stati convenuti al risarcimento del danno,acquisito dall’attrice jure hereditario.2.

Il Tribunale di Roma declinò la propria competenza per territorio in favoredi quella del Tribunale di Venezia.Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Venezia, quest’ultimo con ordinanza14 novembre 2025 ha chiesto ex officio a questa Corte di regolare lacompetenza per territorio, ritenendo che essa spettasse al. Tribunale di Romaquale giudice del luogo ove l’obbligazione risarcitoria deve essere adempiuta,ex art. 25 c.p.c..Nessuna delle parti si è costituita in questa sede ed il Pubblico Ministeropresso la Corte ha concluso chiedendo l’accoglimento del conflitto.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il conflitto sollevato dal Tribunale di Venezia è tempestivo, in quanto ilGiudice dopo essersi riservato di provvedere all’esito della prima udienza, hasollevato il conflitto con l’ordinanza riservata.2. Va dichiarata competenza del Tribunale di Roma.Questa Corte infatti ha già stabilito, in identiche fattispecie, che:-) se la domanda di risarcimento è originariamente proposta nei soliconfronti della Repubblica Federale di Germania, si applicano le regoleordinarie sulla competenza;-) se la domanda è invece proposta sin dall’inizio non solo nei confrontidella Repubblica Federale di Germania, ma anche nei confronti dello Statoitaliano e/o del Ministero, la competenza spetta al Tribunale di Roma, qualegiudice del del forum destinatae solutionis come individuato dall’art. 43 deld.l. 30 aprile 2022, n. 36 (Cass. 7371/25, 23689/25, 33663/25 e 460/26).Numero registro generale 23697/2025N.R.G.: 23697/25Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 14182/2026Data pubblicazione 14/05/20263.

Nel caso di specie la domanda fu originariamente proposta sia nei confrontidella Repubblica federale di Germania, sia nei confronti della Presidenza delconsiglio, sicché la competenza va attribuita al Tribunale di Roma.P.q.m.(-) dichiara la competenza del Tribunale di Roma;(-) fissa il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente per lariassunzione della causa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 17 marzo 2026.Il Presidente(Raffaele Frasca)