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Ordinanza — n. 14051/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds for appeal under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14051/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Rome Tribunal's second-instance judgment inadmissible. The appellant failed to allege specific violations of procedural rules, constitutional norms, or EU principles required to open the cassation phase. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal foundation to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 339 comma 2 e 3 c.p.c.; Art. 111, 7° comma, Cost.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specifically allege violations of procedural norms, constitutional provisions, or EU principles, as such appeals require strict admissibility conditions.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation grounds specific allegations procedural norms constitutional review Civil Procedure Code access to justice rimborso delle spese di viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 339 comma 2 e 3 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la parte appellata per eccepirel’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 339 comma 2 e 3 c.p.c.,ed il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché per contestare nelmerito, le argomentazioni della controparte.4.
Art. 111, 7° comma, Cost.
Art. 6 Conv. EDU
La normativa in esame risulta, per altro verso, del tutto conformeall’art. 6 Conv. EDU e ai principi sull’accesso alla giustizia di cui all’art.47 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.12.
Art. 47 Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea
6 Convenzione EDU e con l’art. 47 Carta deidiritti fondamentali della Unione Europea.15.
art. 1342 c.c
Sicché il Tribunaleavrebbe errato nel ritenere non appellabile la sentenza in un giudiziorientrante nella fattispecie di cui all’art. 1342 c.c.
art. 339 comma 3 c.p
Si costituiva in giudizio la parte appellata per eccepirel’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 339 comma 2 e 3 c.p.c.,ed il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché per contestare nelmerito, le argomentazioni della controparte.4.
art. 113 comma 2 c.p
Il disposto di cui all’art. 113 comma 2 c.p.c.che, nella versione allora in vigore (2017), prevede la pronunciasecondo equità per le cause di valore inferiore ad € 1.100,00, salvoquelle relative a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art.1342 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 9870 del 11/04/2024
Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020
9870 del 11/04/2024; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020).Numero registro generale 10102/2024Numero sezionale 4567/2025Numero di raccolta generale 14051/2026Data pubblicazione 13/05/202611.
Cass. n. 4890 del 2007
Cass. n. 3005/14
Cass. n. 3005/14 e n.18064/22).5.
Cass. n. 18064/22
CEDU, Delcourt c. Belgio
CGUE, Orizzonte Salute, C‑61/14
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Testo completo

MARRA-ricorrente-controRIMBORSO AL VOLO SRL S.T.A., rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMA n. 4429/2024 depositata il11/03/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI.Numero registro generale 10102/2024Numero sezionale 4567/2025Numero di raccolta generale 14051/2026Data pubblicazione 13/05/2026Svolgimento del processo1. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’atto dicitazione con cui la Rimborso Al Volo S.r.l., dichiarandosi mandatariadella Sig.

Daria Suslova, chiedeva il ristoro del danno economicosubito, lamentando la cancellazione dei voli della tratta Mosca - Milanoe ritorno, rispettivamente del 03.07.2020 e 06.07.2020, derivata daiprovvedimenti limitativi delle mobilità internazionale assuntireciprocamente dall’Italia e dalla Federazione Russa a causa dellapandemia da Covid -19. Si costituiva la compagnia aerea percontestare la pretesa, trattandosi di impossibilità sopravvenuta dellaprestazione per divieto di legge, rimarcando l’assenza dell’obbligazionedi immediato rimborso monetario del prezzo del biglietto essendo statoofferto un voucher sostitutivo, scaricabile dal sito della compagniaaerea.2.

Per quanto ancora di interesse, il Giudice di Pace del Tribunale di Roma,con sentenza n.2289/22 depositata il 07.02.2022, rigettava in parte ladomanda accogliendo quella relativa al rimborso del biglietto,condannando la compagnia aerea al pagamento di € 245,00, oltre allespese procedimento.3. Avverso la sentenza proponeva appello Aeroflot innanzi al Tribunale diRoma. Si costituiva in giudizio la parte appellata per eccepirel’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 339 comma 2 e 3 c.p.c.,ed il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché per contestare nelmerito, le argomentazioni della controparte.4.

Il Tribunale, in accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata,osservava che la controversia de qua non eccedeva il valore di€ 1.100,00 e che, pertanto, non rilevando nella specie se essa fossestata pronunziata secondo diritto o secondo equità, l’appello siNumero registro generale 10102/2024Numero sezionale 4567/2025Numero di raccolta generale 14051/2026Data pubblicazione 13/05/2026dimostrava inammissibile alla luce degli articoli 339 comma 3 e 113comma 2 c.p.c., sul rilievo che nell’atto di impugnazione mancava laspecifica allegazione della violazione delle norme sul procedimento,delle norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori dellamateria, ovvero delle questioni che rendono ammissibile la fase diappello nel giudizio avviato innanzi al Giudice di pace (citando, in talsenso, Corte di cassazione n. 4890 del 2007 ;

Cass. n. 3005/14 e n.18064/22).5. Con ricorso notificato il 5/05/2024, Aeroflot Russian Airlines S.p.A.impugna per cassazione la sentenza n. 4429/2024 del Tribunale diRoma, in funzione di giudice d’appello, depositata il 11/03/2024. Laparte intimata Rimborso Al Volo S.r.l. S.T.A. ha depositatocontroricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Motivi della decisione6. La ricorrente pone a base del ricorso un unico motivo, deducendo la“Violazione e/o falsa applicazione - di cui all’art 360 comma 1 n° 3c.p.c.- dell’art.113, comma 2, c.p.c.”, sostenendo che l'acquisto di unbiglietto aereo comporti la conclusione di un contratto di trasporto conle modalità dell'art. 1342 c.c., in quanto le condizioni di contrattosarebbero state definite dalla compagnia aerea per regolamentare laserie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistano il biglietto,già predisposto su di un modulo standard che richiama il regolamentonegoziale e le condizioni generali di contratto.

Sicché il Tribunaleavrebbe errato nel ritenere non appellabile la sentenza in un giudiziorientrante nella fattispecie di cui all’art. 1342 c.c. prevista nel secondocomma quale eccezione al giudizio di equità.7. Il motivo è inammissibile.8. Il giudice dell’appello, in applicazione dell’art. 339 comma 3 c.p.c., haritenuto che la sentenza del giudice di pace non fosse appellabile inNumero registro generale 10102/2024Numero sezionale 4567/2025Numero di raccolta generale 14051/2026Data pubblicazione 13/05/2026mancanza della specifica allegazione di una violazione delle norme sulprocedimento, delle norme costituzionali o comunitarie o dei principiregolatori della materia.

Il disposto di cui all’art. 113 comma 2 c.p.c.che, nella versione allora in vigore (2017), prevede la pronunciasecondo equità per le cause di valore inferiore ad € 1.100,00, salvoquelle relative a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art.1342 c.c. (tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente adoggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo), presuppone che inal principio di giudizio di equità necessaria.9. Si tratta però di una questione nuova portata alla diretta cognizione delgiudice di legittimità, non risultando dalla ricorrente dimostrato, nelrispetto del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1°co. n. 6, c.p.c., che sia stata dedotta e discussa nel giudizio di merito.10.

Il ricorso, non altrimenti supportato, si dimostra pertantoinammissibile alla luce del principio per cui l'appello a motivi limitati,previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., costituisce l'unico rimedioimpugnatorio ammesso (oltre alla revocazione per motivi ordinari)avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito dellagiurisdizione equitativa necessaria, non essendo configurabile altraimpugnazione ordinaria e, segnatamente, il ricorso per cassazione,poiché dette sentenze sfuggono all'applicazione dell'art. 111, 7°comma, Cost., che riguarda i provvedimenti aventi natura decisoria insenso c.d. sostanziale, per i quali non è previsto alcun mezzo diimpugnazione, e non i casi in cui un mezzo di impugnazione è previsto,seppure limitato a taluni motivi, e la conseguente decisione può poiessere assoggettata a ricorso per cassazione solo in quei più ristretticasi (Cass.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9870 del 11/04/2024; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020).Numero registro generale 10102/2024Numero sezionale 4567/2025Numero di raccolta generale 14051/2026Data pubblicazione 13/05/202611. La normativa in esame risulta, per altro verso, del tutto conformeall’art. 6 Conv. EDU e ai principi sull’accesso alla giustizia di cui all’art.47 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.12. Secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei dirittidell’uomo, il diritto di accesso a un giudice non ha carattere assoluto epuò essere sottoposto a limitazioni procedurali previste dalla legge enon sproporzionate, in quanto la Convenzione non garantisce né ildiritto a un doppio grado di giurisdizione in materia civile, né l’accessoillimitato a un giudizio di legittimità, essendo compatibili con l’art. 6CEDU sistemi che prevedano mezzi di impugnazione circoscritti ocondizioni di ammissibilità rigorose (CEDU, Delcourt c.

Belgio, 17gennaio 1970; Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre1997; Levages Prestations Services c. Francia, 23 ottobre 1996; Zubacc. Croazia [GC], 5 aprile 2018).13. In parallelo, a livello di giurisprudenza interna all’Unione Europea èconsentito agli ordinamenti nazionali prevedere condizioni diammissibilità e rimedi circoscritti, purché non sia compromessal’essenza del diritto di accesso a un giudice (CGUE, Orizzonte Salute,C‑61/14, 6 ottobre 2015; DEB, C‑279/09, 22 dicembre 2010; Unibet,C‑432/05, 13 marzo 2007).14. Nei suindicati termini, pertanto, la normativa interna si appalesa deltutto compatibile con l’art. 6 Convenzione EDU e con l’art. 47 Carta deidiritti fondamentali della Unione Europea.15.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.16. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessiviNumero registro generale 10102/2024Numero sezionale 4567/2025Numero di raccolta generale 14051/2026Data pubblicazione 13/05/2026euro 800,00 (di cui euro 600,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO